Cassazione Civile, Ordinanza n. 21133/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato dipendente di una provincia, iscritto all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, aveva chiesto il pagamento dei compensi professionali relativi alla difesa dell'ente in un giudizio civile conclusosi favorevolmente per l'amministrazione, con liquidazione delle spese a carico della controparte soccombente. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'ente, aveva respinto la domanda ritenendo nullo il rapporto professionale e le delibere di conferma dell'incarico nei giudizi pendenti, sul presupposto che il dipendente fosse stato successivamente destinato a un incarico di consulenza generale incompatibile con l'iscrizione speciale e privo di titolo a percepire compensi aggiuntivi. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., dell'art. 5 L. 2248/1865, degli artt. 21-septies e 21-octies L. 241/1990, sostenendo che il giudice d'appello non poteva disapplicare il provvedimento amministrativo di conferma degli incarichi e che l'eccezione di nullità era inammissibile in appello; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte deciso su una questione non devoluta con l'appello, escludendo l'applicabilità dell'art. 69 del DPR 267/1987; 3) violazione degli artt. 2229, 2231 e 1418 c.c., deducendo che l'iscrizione all'albo speciale conservava efficacia fino a cancellazione e che eventuali incompatibilità rilevavano solo sul piano disciplinare; 4) falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 38 L. 602/1973, contestando la condanna alla restituzione dell'intera somma senza considerare le ritenute fiscali e previdenziali operate dall'ente sostituto d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affrontato la questione della validità dell'assegnazione dell'avvocato all'ufficio legale. Ha precisato che, nel rapporto di impiego privatizzato, gli atti con cui la pubblica amministrazione dispone incarichi o conferme hanno natura negoziale e non sono soggetti a disapplicazione, ma a controllo di validità; tuttavia la deduzione in appello della nullità dell'assegnazione richiedeva accertamenti di fatto non già acquisiti e non tempestivamente allegati, relativi all'effettiva esclusività delle mansioni e alla natura delle attività svolte. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della verifica dei limiti devolutivi dell'appello e della proponibilità delle eccezioni in secondo grado.
Richiamato in tema di nuove eccezioni e nuove questioni in appello.
art. 5 L. 2248/1865
Invocato dal ricorrente in relazione al potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il vizio denunciato non integrasse nullità dell'atto amministrativo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'annullabilità, e non la nullità, dell'atto amministrativo viziato.
art. 69, comma 2, DPR 267/1987
Norma posta a fondamento della domanda di compensi professionali degli avvocati dipendenti di enti pubblici quando le spese siano recuperate dalla parte soccombente.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato per sostenere che l'iscrizione all'albo speciale produce effetti fino a cancellazione.
Invocato per affermare la persistenza del diritto al compenso del professionista abilitato.
Richiamato per contestare la declaratoria di nullità del rapporto professionale.
Richiamato contro la condanna alla restituzione dell'intero importo liquidato.
art. 38 L. 602/1973
Richiamato in relazione al regime delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.
art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. 1578/1933
La Corte lo interpreta nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici presuppone un ufficio legale organico e lo svolgimento esclusivo di attività professionale per le cause e gli affari dell'ente.
Massime di principio
- Nel rapporto di impiego privatizzato della pubblica amministrazione, gli atti di assegnazione o conferma di incarichi, quando espressione dei poteri del datore di lavoro privato e non di macro-organizzazione, hanno natura negoziale e il giudice ne controlla la validità senza esercitare un potere di disapplicazione.
- L'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici richiede cumulativamente l'esistenza di un ufficio legale autonomo e l'assegnazione del dipendente all'esercizio esclusivo dell'attività forense per le cause e gli affari dell'ente.
- La verifica del requisito di esclusività non può essere svolta in astratto, ma esige un accertamento sostanziale delle mansioni concretamente svolte dal dipendente; se residuano compiti amministrativi o di consulenza generale estranei alla difesa dell'ente, può difettare il presupposto per l'iscrizione speciale e per il correlato diritto al compenso.
- In appello non possono essere introdotte questioni di invalidità che richiedano nuovi accertamenti di fatto non tempestivamente dedotti e non già risultanti dagli atti, anche quando la parte formuli la questione come eccezione di nullità.
- La spettanza del compenso all'avvocato dipendente dell'ente pubblico è connessa al corretto assetto del rapporto di impiego e alla legittimità dell'assegnazione all'ufficio legale; la permanenza formale dell'iscrizione all'albo speciale non è di per sé sufficiente se difetta il requisito sostanziale dell'esclusività delle mansioni.
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