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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2599/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per coltivazione illecita di cannabis indica (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) con cinque censure principali: 1) inutilizzabilità dei dati di localizzazione ottenuti tramite GPS installato su un'autovettura, perché attività atipica svolta in altro procedimento e su veicolo non appartenente all'imputato; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento e senza depositi/avvisi e con ascolto 'remotizzato'; 3) insufficienza del narcotest per provare la tipologia/percentuale di principio attivo e quindi l'efficacia drogante delle piante; 4) illegittima valorizzazione dei precedenti penali come prova di colpevolezza (art. 133 c.p.); 5) errata qualificazione della recidiva come infra-quinquennale, avendo l'ultimo reato materiale risalito al 2002 e non tenendo conto della data di passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il GPS è stato ritenuto utilizzabile come forma di pedinamento tecnologico senza necessità di autorizzazione giudiziaria, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; le doglianze sulle intercettazioni sono in gran parte inammissibili per essere state sollevate per la prima volta in cassazione o manifestamente infondate; la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello (concordanza di elementi indiziari quali locazione dell'immobile, monitoraggio degli spostamenti, conversazioni, ritrovamento di scontrini) è logicamente coerente e non emerse vizi che giustifichino revisione in cassazione; il narcotest è sufficiente a provare la natura stupefacente della sostanza ma non la percentuale di principio attivo, quest'ultima irrilevante nel caso concreto in assenza di aggravanti o riqualificazioni contestate; i precedenti penali sono stati citati con finalità interpretativa e valutativa, non come prova autonoma; il calcolo della recidiva infra-quinquennale va fatto a partire dal passaggio in giudicato della sentenza antecedente, perciò la qualificazione operata in sede di merito è corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che disciplina la concorrenza di persone nel reato; usata per inquadrare la responsabilità concorrente tra Palmas e il coimputato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina la coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti; base normativa del reato per cui Palmas è stato condannato.

  • artt. 189, 191, 238, 268, 270, 271, 438 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati in relazione alle regole sulle intercettazioni, sui mezzi di ricerca della prova e sulla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non siano fondate o, se sollevate per la prima volta in cassazione, inammissibili.

  • artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    Norme attinenti alla motivazione e ai vizî di motivazione; la Corte osserva che la loro mera invocazione non basta a giustificare l'annullamento in cassazione se la critica equivale a una rivalutazione del materiale probatorio senza dimostrare vizi logici tassativi.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) e comma 3)

    Articolo che disciplina le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per escludere le questioni sollevate per la prima volta in cassazione e per limitare il sindacato su temi non consentiti.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul giudizio di pena e sui precedenti; la Corte ha chiarito che i precedenti possono influenzare la valutazione complessiva del fatto e del profilo soggettivo ma non vanno usati come prova autonoma di colpevolezza.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva; interpretata insieme alla giurisprudenza di legittimità per confermare che il termine quinquennale si computa dal passaggio in giudicato della sentenza precedente.

  • decreto-legge 28/10/2020 n. 137 art. 23 commi 8 e 9 (convertito)

    Norma richiamata solo in relazione alle modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio) durante il periodo emergenziale.

Massime di principio

  • La localizzazione tramite GPS dei movimenti di una persona è considerata dalla giurisprudenza forma di pedinamento tecnologico e utilizzabile nel processo senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non essendo assimilabile alle intercettazioni.
  • Questioni processuali o di prova non sollevate in appello e portate per la prima volta in cassazione sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la cassazione non è sede per introdurre nuovi rilievi probatori.
  • La Corte di Cassazione sindaca soprattutto vizi logici, contraddittorietà manifesta o incompletezza della motivazione; la semplice diversa interpretazione degli stessi fatti non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
  • Il narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente di una sostanza ma non a determinare la percentuale di principio attivo; tale ultima misura è rilevante solo se collegata a specifiche aggravanti o riqualificazioni contestate.
  • I precedenti penali possono essere considerati come elemento valutativo nella formazione del convincimento del giudice, ma non come prova diretta della commissione del fatto contestato.
  • Per il riconoscimento della recidiva infra-quinquennale il dies a quo è il passaggio in giudicato della sentenza che ha sancito il reato presupposto, non la sola data di commissione di quest'ultimo.

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