Cassazione Penale, Sentenza n. 2599/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per coltivazione illecita di cannabis indica (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) con cinque censure principali: 1) inutilizzabilità dei dati di localizzazione ottenuti tramite GPS installato su un'autovettura, perché attività atipica svolta in altro procedimento e su veicolo non appartenente all'imputato; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento e senza depositi/avvisi e con ascolto 'remotizzato'; 3) insufficienza del narcotest per provare la tipologia/percentuale di principio attivo e quindi l'efficacia drogante delle piante; 4) illegittima valorizzazione dei precedenti penali come prova di colpevolezza (art. 133 c.p.); 5) errata qualificazione della recidiva come infra-quinquennale, avendo l'ultimo reato materiale risalito al 2002 e non tenendo conto della data di passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il GPS è stato ritenuto utilizzabile come forma di pedinamento tecnologico senza necessità di autorizzazione giudiziaria, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; le doglianze sulle intercettazioni sono in gran parte inammissibili per essere state sollevate per la prima volta in cassazione o manifestamente infondate; la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello (concordanza di elementi indiziari quali locazione dell'immobile, monitoraggio degli spostamenti, conversazioni, ritrovamento di scontrini) è logicamente coerente e non emerse vizi che giustifichino revisione in cassazione; il narcotest è sufficiente a provare la natura stupefacente della sostanza ma non la percentuale di principio attivo, quest'ultima irrilevante nel caso concreto in assenza di aggravanti o riqualificazioni contestate; i precedenti penali sono stati citati con finalità interpretativa e valutativa, non come prova autonoma; il calcolo della recidiva infra-quinquennale va fatto a partire dal passaggio in giudicato della sentenza antecedente, perciò la qualificazione operata in sede di merito è corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la concorrenza di persone nel reato; usata per inquadrare la responsabilità concorrente tra Palmas e il coimputato.
Norma che incrimina la coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti; base normativa del reato per cui Palmas è stato condannato.
artt. 189, 191, 238, 268, 270, 271, 438 cod. proc. pen.
Articoli richiamati in relazione alle regole sulle intercettazioni, sui mezzi di ricerca della prova e sulla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non siano fondate o, se sollevate per la prima volta in cassazione, inammissibili.
artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.
Norme attinenti alla motivazione e ai vizî di motivazione; la Corte osserva che la loro mera invocazione non basta a giustificare l'annullamento in cassazione se la critica equivale a una rivalutazione del materiale probatorio senza dimostrare vizi logici tassativi.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) e comma 3)
Articolo che disciplina le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per escludere le questioni sollevate per la prima volta in cassazione e per limitare il sindacato su temi non consentiti.
Norma sul giudizio di pena e sui precedenti; la Corte ha chiarito che i precedenti possono influenzare la valutazione complessiva del fatto e del profilo soggettivo ma non vanno usati come prova autonoma di colpevolezza.
Norma relativa alla recidiva; interpretata insieme alla giurisprudenza di legittimità per confermare che il termine quinquennale si computa dal passaggio in giudicato della sentenza precedente.
decreto-legge 28/10/2020 n. 137 art. 23 commi 8 e 9 (convertito)
Norma richiamata solo in relazione alle modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio) durante il periodo emergenziale.
Massime di principio
- La localizzazione tramite GPS dei movimenti di una persona è considerata dalla giurisprudenza forma di pedinamento tecnologico e utilizzabile nel processo senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non essendo assimilabile alle intercettazioni.
- Questioni processuali o di prova non sollevate in appello e portate per la prima volta in cassazione sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la cassazione non è sede per introdurre nuovi rilievi probatori.
- La Corte di Cassazione sindaca soprattutto vizi logici, contraddittorietà manifesta o incompletezza della motivazione; la semplice diversa interpretazione degli stessi fatti non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Il narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente di una sostanza ma non a determinare la percentuale di principio attivo; tale ultima misura è rilevante solo se collegata a specifiche aggravanti o riqualificazioni contestate.
- I precedenti penali possono essere considerati come elemento valutativo nella formazione del convincimento del giudice, ma non come prova diretta della commissione del fatto contestato.
- Per il riconoscimento della recidiva infra-quinquennale il dies a quo è il passaggio in giudicato della sentenza che ha sancito il reato presupposto, non la sola data di commissione di quest'ultimo.
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