Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27406/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una titolare di ditta individuale e una lavoratrice assunta come commessa part-time dal 15.9.2009 al 24.3.2015. La Corte d'appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la datrice di lavoro al pagamento di euro 17.752,68 oltre accessori a titolo di differenze retributive per attività svolta oltre l'orario pattuito. La Corte territoriale aveva ritenuto che la transazione del 22.9.2015 avesse efficacia preclusiva solo parziale e che anche il successivo accordo conciliativo del 28.10.2015 non impedisse l'azione giudiziale. Aveva inoltre valorizzato la prova testimoniale e l'ingiustificata mancata comparizione della datrice di lavoro all'interrogatorio formale. Con il ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, sostenendo che dalle risultanze orali e documentali emergeva l'infondatezza del quantum richiesto rispetto all'orario effettivamente svolto e a quanto già corrisposto; ha inoltre censurato il peso probatorio attribuito al mancato interrogatorio formale in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incardinate sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha ricordato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riformulazione del 2012, riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non già l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice. Ha inoltre osservato che la valutazione del mancato espletamento dell'interrogatorio formale era conforme ai principi di legittimità richiamati dalla sentenza. Seguono la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile per cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque valutato.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ristretto l'ambito del vizio deducibile in cassazione nei termini sopra indicati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1 quater.

  • art. 9436 del 2018

    La sentenza di merito è ritenuta conforme ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valore probatorio del mancato espletamento dell'interrogatorio formale.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; occorre un fatto storico decisivo, effettivamente trascurato dal giudice.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove e il merito della controversia sono inammissibili in cassazione quando vengono formalmente veicolate sotto il paradigma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale può essere apprezzata dal giudice di merito secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, come elemento valutabile nel quadro probatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.