Cassazione Penale, Sentenza n. 25968/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva assolto Ferrieri dall'accusa di omesso tempestivo deposito della cauzione, accessoria alla misura di prevenzione (art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011), ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente contestava la valutazione relativa all'elemento soggettivo e la motivazione ritenendo che l'accertata impossibilità economica a versare la cauzione (causa cassa integrazione e obblighi di mantenimento) dovesse comportare l'esenzione da responsabilità penale per mancanza di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato il principio secondo cui, anche per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, vale il criterio ordinario della colpevolezza e l'esigibilità della condotta omissiva. Ne consegue che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione per mancanza di disponibilità economica esclude la responsabilità penale. In conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n.159 del 2011
La norma incriminatrice impone l'obbligo accessorio (deposito cauzionale) alla persona sottoposta a misura di prevenzione; per la sua integrazione è necessaria l'esigibilità della condotta, sicché la materialmente impossibilità di adempiere per mancanza di risorse esclude la colpevolezza.
Norma utilizzata dal Tribunale per assolvere il ricorrente ritenendo il fatto di particolare tenuità; la Corte di Cassazione ha comunque valutato la questione sul piano della colpevolezza e dell'esigibilità della prestazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Comma del codice di procedura penale invocato per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità di talune sentenze; la Corte ricorda che ciò non preclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando vi è concreto interesse alla formula più favorevole.
Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015 (Burgio)
Precedente citato in cui si afferma che la materiale impossibilità a porre in essere la condotta omissiva esclude la responsabilità penale.
Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001 (Varriale)
Principio secondo cui le norme che rafforzano obblighi connessi a misure di prevenzione sono soggette alle regole ordinarie della colpevolezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente ai limiti del ricorso di cassazione rispetto alla materia impugnata.
art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 313 del 2002
Citato in relazione agli effetti dell'iscrizione nel casellario giudiziale che l'accoglimento dell'impugnazione può evitare.
Massime di principio
- Per i reati omissivi accessori a misure di prevenzione (es. omesso deposito cauzionale) è necessario valutare l'esigibilità della prestazione: la materiale impossibilità di adempiere esclude la colpevolezza e quindi la responsabilità penale.
- Le difficoltà economiche documentate (es. cassa integrazione, obblighi di mantenimento) possono costituire prova rilevante dell'impossibilità materiale a soddisfare obblighi patrimoniali e, se accertate, determinare l'esenzione dalla responsabilità.
- L'assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è distinta dall'accertamento della mancanza di reato: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio trasformando la situazione in "fatto non costituisce reato" quando ricorra l'assenza di colpevolezza.
- Dal profilo processuale, il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze inappellabili quando il ricorrente ha concreto interesse ad ottenere una formula più favorevole e i principi di diritto sollevati sono suscettibili di incidere sugli effetti giuridici della sentenza.
- In casi analoghi occorre distinguere tra: (a) impossibilità materiale (che esclude la responsabilità), (b) semplice difficoltà o inosservanza colposa (che non la esclude) e (c) circostanze attenuanti/mitevoli (che possono solo ridurre la pena o portare alla non punibilità per particolare tenuità se il fatto è marginale).
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