Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 25/10/2022 del Tribunale di Trento che, pur avendo dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (reato ex art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada), aveva confermato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Il ricorrente deduce violazione di legge e principio di legalità, osservando che la legge prevede espressamente l'applicazione di sanzioni accessorie in caso di patteggiamento ma non nelle ipotesi di proscioglimento per tenuità, e prospetta questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Trento per gli adempimenti di competenza. Ha rigettato come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, riaffermando il consolidato orientamento secondo cui le sanzioni amministrative accessorie (in particolare la sospensione della patente) restano applicabili quando il fatto è accertato e che la competenza per l'irrogazione spetta all'amministrazione (Prefetto), mentre per misure come la confisca è invece necessaria una pronunzia di condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c
La disposizione prevede sanzioni (anche accessorie) per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto che, quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essa consegue all'accertamento del reato e non richiede necessariamente una pronunzia di condanna
art. 131-bis cod. pen.
Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto che determinano l'assenza di condanna penale; la Corte ha stabilito che il riconoscimento della non punibilità non esclude automaticamente la possibilità che l'amministrazione applichi sanzioni amministrative accessorie competenti
artt. 3, 25, 27 Cost.
Articoli costituzionali richiamati nella prospettiva di illegittimità costituzionale (uguaglianza, principio di legalità penale, funzione rieducativa/punitiva). La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo razionale la scelta legislativa di mantenere l'intervento sul titolo abilitante alla guida per finalità di tutela della sicurezza stradale
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (giurisprudenza)
Pronuncia delle Sezioni Unite che afferma che le sanzioni amministrative accessorie restano applicabili anche quando è esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale
Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018 (giurisprudenza)
Decisione che distingue tra sanzioni accessorie: la confisca è applicabile solo in caso di condanna o patteggiamento, mentre la sospensione della patente può conseguire all'accertamento del reato anche se il fatto è non punibile per tenuità
Massime di principio
- Se il fatto è accertato ma viene riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il giudice penale non deve necessariamente disporre o confermare sanzioni amministrative accessorie: la competenza per l'irrogazione di tali sanzioni (es. sospensione della patente) ricade sull'amministrazione (Prefetto).
- L'esclusione della punibilità per tenuità non equivale automaticamente all'assenza di ogni effetto amministrativo: l'amministrazione può comunque intervenire sul titolo abilitante alla guida per ragioni di sicurezza stradale.
- Misure come la confisca del veicolo richiedono una pronunzia di condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti; non possono essere disposte dal giudice in caso di esclusione della punibilità per tenuità.
- Le questioni di legittimità costituzionale fondate sulla disparità di trattamento tra patteggiamento e proscioglimento per tenuità hanno scarse probabilità di successo, dato l'orientamento giurisprudenziale che giustifica la differente collocazione delle sanzioni amministrative e la scelta legislativa in nome della tutela della sicurezza pubblica.
- In contenziosi analoghi è utile chiedere l'annullamento della statuizione giudiziale che applica una sanzione amministrativa accessoria quando la legge riserva l'applicazione di quella sanzione all'amministrazione; in ogni caso gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente per eventuali provvedimenti
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