Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (art. 33 c.p.p., artt. 25 e 111 Cost.) per aver la Corte territoriale rigettato l'eccezione di difetto di composizione del giudice (giudice onorario diverso dal giudice togato davanti al quale l'imputato era stato chiamato). Secondo motivo: violazione del principio dell'onere della prova e della presunzione di innocenza (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), artt. 24 e 111 Cost. e d.lgs. n. 8/2016): si censura che la Corte d'appello abbia posto sull'imputato l'onere di provare la non definitività del precedente verbale/amministrativo ai fini della recidiva, anziché richiedere alla pubblica accusa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza di un precedente accertamento amministrativo definitivo che integri la recidiva nel biennio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che, per la fattispecie di guida senza patente, la recidiva rileva solo se il precedente illecito amministrativo sia stato accertato in modo definitivo dall'autorità amministrativa; se il precedente provvedimento è ancora suscettibile di annullamento non può essere computato ai fini della recidiva. Tale regola trova conferma nell'art. 8-bis della L. 24 novembre 1981 n. 689 richiamato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016. Poiché la precedente violazione costituisce elemento costitutivo del reato, l'onere della prova della definitività incombe sulla pubblica accusa; la Corte d'appello invece aveva impropriamente richiamato l'onere probatorio in capo alla difesa. Inoltre, la Corte ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione (termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e, non sussistendo i presupposti per un'assoluzione di merito, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 116, commi 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che disciplina la fattispecie di guida senza patente alle quale si applica la nozione di recidiva nel biennio; la recidiva si fonda su precedenti accertamenti amministrativi definitivi.
art. 33 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo con riferimento a questioni di composizione del giudice e regolarità del giudizio.
art. 25 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale e garanzie costituzionali del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato per i profili relativi al giusto processo, al diritto di difesa e al corretto riparto degli oneri probatori.
art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati contro la motivazione e la violazione di norme sostanziali e processuali (tra cui l'onere della prova).
art. 24 Cost.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale e agli accertamenti di responsabilità.
d.lgs. 1° febbraio 2016, n. 8 (art. 6)
Prevede il richiamo delle disposizioni della L. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative nel nuovo testo; rilevante per il riferimento alle norme sulla reiterazione degli illeciti amministrativi.
art. 8-bis L. 24 novembre 1981 n. 689
La reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta"; "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo"; "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato".
Stabilisce che la reiterazione degli illeciti amministrativi rileva ai fini di aggravazioni solo se l'accertamento precedente è definitivo; implica che l'effetto della reiterazione può essere sospeso fino alla definitività e cessa se il provvedimento precedente è annullato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione di merito: la Corte ha ritenuto che non sussistono le condizioni per un'assoluzione per manifesta insussistenza del fatto.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 27398/2018
Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui per considerare un precedente illecito amministrativo ai fini di recidiva è necessaria la definitività dell'accertamento amministrativo.
Massime di principio
- La recidiva basata su precedenti illeciti amministrativi rileva solo se il precedente accertamento è divenuto definitivo: atti amministrativi ancora impugnabili non possono costituire elemento di aggravamento penale.
- Quando il precedente illecito amministrativo è elemento costitutivo del reato attuale, l'onere di provare la sussistenza e la definitività di tale precedente incombe sulla pubblica accusa.
- La difesa può e deve comunque documentare lo stato di impugnazione o l'annullamento del precedente provvedimento se intende dimostrare la non definitività, ma la mancata produzione non può essere trattata come prova della definitività a carico dell'imputato.
- Se dal procedimento emerge l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, salvo i casi in cui sia possibile pronunciare un'assoluzione di merito in presenza di insussistenza del fatto.
- In ipotesi similari è opportuno acquisire e allegare fin dalle prime fasi processuali ogni provvedimento amministrativo (verbali, ordinanze, provvedimenti di annullamento, comunicazioni di avvenuto pagamento in misura ridotta, atti di impugnazione) che attesti la non definitività o l'annullamento del precedente accertamento.
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