Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova della definitività dell'accertamento della precedente violazione amministrativa (necessaria per integrare la recidiva nel biennio); (2) violazione di legge rispetto all'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, contestando che la Corte non abbia adeguatamente valutato le spiegazioni fornite dall'imputato; (3) violazione dell'art. 53 della L. n. 689/1981 e vizio di motivazione in ordine al rifiuto, ritenuto apodittico, della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria per presunte insufficienti garanzie di solvibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo gli altri) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha affermato che, ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio che esclude l'applicazione della depenalizzazione, non è sufficiente la mera contestazione dell'illecito amministrativo: è necessario che tale illecito sia stato definitivamente accertato. Poiché la Corte territoriale ha affermato la definitività dell'accertamento senza fornire la relativa prova, la condotta non può essere considerata reato aggravato dalla recidiva e la sentenza è stata annullata perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 116, commi 15 e 17
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Disciplina l'ipotesi di guida senza patente e la fattispecie aggravata per recidiva nel biennio; nella versione considerata la recidiva integra elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata che non è stata depenalizzata.
Decreto legislativo sulla depenalizzazione, d.lgs. n. 8/2016
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8
Depenalizza alcune fattispecie punite con sola multa/ammenda, ma esclude dall'abrogazione le ipotesi aggravate in cui è prevista pena detentiva; se la fattispecie base è depenalizzata ma esiste un'aggravante con pena detentiva, quest'ultima costituisce reato autonomo escluso dalla depenalizzazione.
Decreto legislativo, art. 5 (definizione di recidiva nel contesto della depenalizzazione)
Per la recidiva si intende la reiterazione dell'illecito depenalizzato ma tale reiterazione rileva solo se l'illecito amministrativo è stato accertato definitivamente dall'autorità amministrativa; la mera contestazione non è sufficiente.
Codice penale, art. 131-bis
Riguarda le circostanze attenuanti e l'applicazione della causa di diminuzione della pena; la motivazione della sentenza deve valutare adeguatamente le spiegazioni dell'imputato e le circostanze personali ai fini dell'applicazione delle attenuanti.
Legge n. 689/1981, art. 53
art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689
Consente in casi previsti la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la valutazione della possibilità di sostituzione richiede una motivazione adeguata, incluse valutazioni sulla solvibilità, che non possono essere meri rilievi apodittici.
Massime di principio
- La recidiva che esclude la depenalizzazione richiede un accertamento definitivo dell'illecito amministrativo precedente: la semplice contestazione non è sufficiente.
- Quando la legge depenalizza la fattispecie base ma prevede ipotesi aggravate con pena detentiva, tali aggravanti costituiscono reati autonomi e restano fuori dall'effetto abrogativo.
- Spetta all'accusa provare la definitività dell'accertamento amministrativo che integra la recidiva; il giudice non può darla per scontata senza prova documentale o evidenza processuale.
- Il giudice deve motivare adeguatamente il rifiuto di attenuanti o di sostituzione della pena (art. 131-bis c.p. e art. 53 L.689/1981): valutazioni su 'insufficienti garanzie di solvibilità' richiedono elementi concreti e non affermazioni apodittiche.
- In assenza della prova della definitività dell'accertamento amministrativo, la condotta non può essere ritenuta come reato aggravato dalla recidiva e la condanna penale è annullabile.
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