Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato connesso alla detenzione di stupefacenti (artt.110 c.p., 73 co.1 e 80 co.2 DPR 309/1990). Toska Radvis deduce violazione e omessa motivazione con riferimento all'art.448 co.2-bis c.p.p. e art.240 c.p., lamentando che la confisca dei libretti di deposito giudiziario non era adeguatamente motivata e non rientrava nei termini dell'accordo. Vellku Ermal e Maloku Ervin deducono violazione di legge e omessa motivazione circa l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art.80 co.2 DPR 309/1990, sostenendo che la sentenza non dimostra la coscienza e volontà degli imputati circa la quantità di stupefacente detenuta dai correi; invocano altresì le doglianze ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (lett. b), e) e f) a seconda del ricorso) e l'art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Toska Radvis, pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della censura sulla confisca, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non confrontata con le ragioni del primo grado, quindi inammissibile. Per Vellku Ermal e Maloku Ervin la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi perché, in sede di concordato sulla pena ai sensi dell'art.599 co.4 c.p.p., gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello relativi all'esclusione dell'aggravante ex art.80 co.2 DPR 309/90; tale rinuncia preclude il riesame in Cassazione delle questioni di merito già oggetto della rinuncia, salvo le eccezioni previste (art.129 c.p.p. o nullità rilevabili in ogni stato e grado). Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare ciascuno la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. I provvedimenti di merito impugnati restano dunque confermati nella sostanza per effetto dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599 c.p.p. comma 4
Regola gli effetti del concordato sulla pena: la definizione concordata preclude la riproposizione e il riesame in Cassazione delle questioni già rinunciate in appello, salvo questioni attinenti all'applicabilità dell'art.129 c.p.p. o nullità rilevabili in ogni stato e grado.
art. 80 comma 2 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante ad effetto speciale per quantità di stupefacente: la sua applicazione richiede motivazione circa la coscienza e volontà dell'imputato rispetto alla massa di stupefacente riferibile alla condotta; la mancata motivazione può essere censurata se non rinunciata.
art. 129 c.p.p.
Norma che tutela la regolarità del procedimento e può consentire la riproposizione di questioni anche quando siano state rinunciate, se attengono all'applicabilità della norma o a nullità rilevabili in ogni stato e grado.
art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Disciplina la confisca nei giudizi abbreviati e le sue modalità: la contestazione della confisca richiede un'esposizione specifica e il confronto con le ragioni poste a base del provvedimento di primo grado.
art. 240 c.p.
Riguarda la confisca per reati: la sua applicazione deve essere motivata; in sede di impugnazione la censura deve confrontarsi con le argomentazioni del giudice che ha disposto la confisca.
art. 606 c.p.p. lett. b), e), f)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa motivazione, vizi di motivazione): tali censure devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato per essere ammissibili.
artt. 110 e 73 co.1 cod. pen. / DPR 309/1990
Individuano la responsabilità concorrente (art.110 c.p.) e le norme sostanziali sul traffico di stupefacenti; la condanna per tali fattispecie è stata confermata in sede di merito e non efficacemente impugnata in Cassazione.
Massime di principio
- La definizione concordata della pena (concordato) ai sensi dell'art.599 c.p.p. limita significativamente le possibilità di rilanciare questioni di merito in Cassazione: chi rinuncia espressamente a determinati motivi in appello non potrà riproporli in sede di legittimità, salvo le eccezioni previste dall'art.129 c.p.p. o nullità rilevabili in ogni stato e grado.
- Le impugnative contro misure patrimoniali (es. confisca) devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice che ha disposto la misura; una critica aspecifica o generica porta all'inammissibilità.
- L'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale (art.80 co.2 DPR 309/90) richiede adeguata motivazione circa la consapevolezza dell'imputato rispetto alla quantità di stupefacente: l'assenza di tale motivazione è censurabile, ma la censura può essere preclusa dalla rinuncia in sede di accordo sulla pena.
- Le censure in Cassazione fondate su violazioni di legge o vizi di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. devono essere articulate e dimostrare il concreto vizio rispetto alle ragioni della decisione impugnata; eccezioni vaghe o non confrontate con il provvedimento di merito sono inammissibili.
- Se si desidera preservare la possibilità di impugnare in Cassazione questioni specifiche (es. applicazione di aggravanti, confische), è necessario non rinunciare espressamente a tali motivi nel protocollo di concordato o nell'accordo di riforma.
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