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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8137 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 15 dicembre 2003 per somme risultanti dal controllo formale della dichiarazione Unico/98 relativa al periodo d'imposta 1997, comprendenti una sanzione per tardivo versamento dell'IVA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo scaduti i termini decadenziali. Il contribuente aveva inoltre chiesto di accedere al condono delle liti pendenti, ma l'Agenzia aveva negato la sanatoria. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che il termine applicabile fosse quello quinquennale introdotto dal D.L. n. 106 del 2005, mentre il contribuente ha proposto ricorso incidentale su profili processuali.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato infondato il ricorso contro il diniego di sanatoria, stabilendo che il condono delle liti pendenti non si applica alle cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, perché tali atti non hanno natura impositiva, limitandosi a liquidare tributi dichiarati e a rilevare formalmente omissioni o ritardi nei versamenti. Ha respinto il primo motivo dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo, ritenendo applicabile anche all'IVA il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 106 del 2005, con efficacia retroattiva per le controversie non ancora definite con giudicato. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del contribuente. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la domanda originaria del contribuente è stata definitivamente rigettata. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo formale e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati. La cartella emessa in tale ambito non costituisce un autonomo atto impositivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, comma 6

    Riguardano la liquidazione e la riscossione dell'IVA sulla base della dichiarazione, compresi gli importi dovuti per omessi o tardivi versamenti.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Consente la definizione agevolata delle liti fiscali aventi a oggetto un atto impositivo, ma non delle controversie relative a cartelle di mera liquidazione derivanti da dichiarazioni già presentate.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39

    Richiama la disciplina della definizione agevolata delle liti, senza estenderla alle cartelle prive di natura impositiva.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla Legge n. 156 del 2005

    Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La disciplina transitoria si applica retroattivamente alle situazioni non definite da giudicato e anche alle cartelle relative all'IVA, sostituendo i precedenti termini più brevi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Il termine quadriennale previsto per gli avvisi di rettifica e accertamento IVA non si applica alle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, perché si tratta di atti diversi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, comma 4, e 53, comma 2

    La notificazione dell'appello tributario tramite messo notificatore equivale a quella effettuata tramite ufficiale giudiziario; l'omesso deposito della copia dell'appello presso la commissione tributaria provinciale non determina automaticamente l'inammissibilità quando opera l'obbligo di avviso del notificatore.

  • Art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Impone al notificatore di dare immediato avviso dell'avvenuta notificazione dell'impugnazione al cancelliere del giudice che ha emesso la decisione impugnata; la regola si applica anche al messo notificatore tributario.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, per tributi già indicati dal contribuente e per sanzioni relative a omessi o tardivi versamenti, normalmente non è considerata un nuovo atto impositivo e non rientra nei condoni previsti per le liti aventi a oggetto atti impositivi.
  • Per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine applicabile alla notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione della dichiarazione è quello quinquennale previsto dalla disciplina transitoria del 2005, anche in materia di IVA e anche per controversie anteriori non ancora coperte da giudicato.
  • Non è corretto applicare automaticamente il termine previsto per gli avvisi di accertamento o di rettifica IVA alle cartelle derivanti da mera liquidazione della dichiarazione: occorre distinguere tra attività accertativa e attività di riscossione di importi già dichiarati.
  • Le questioni relative alla notifica e al deposito dell'appello tributario devono essere valutate considerando gli obblighi del messo notificatore: la mancata produzione di una copia presso il giudice di primo grado non comporta necessariamente l'inammissibilità dell'appello.
  • L'evoluzione della giurisprudenza può incidere sull'esito delle controversie pendenti, soprattutto quando una nuova disciplina sui termini decadenziali viene dichiarata applicabile retroattivamente ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

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