Sentenza del 22/04/2016 n. 2285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Recupero a posteriori dati all'importazione o esportazione - Termine - Decorrenza - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine per il recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione. La questione è se il recupero possa essere effettuato oltre il termine ordinario di tre anni quando la mancata determinazione del dazio dipenda da un atto perseguibile penalmente e quale rilevanza abbia la trasmissione della notizia criminis.
La decisione
È affermato che il recupero può essere avviato oltre i tre anni dalla contabilizzazione originaria se la mancata determinazione del dazio è dipesa da un atto perseguibile penalmente. Non è necessario che il giudizio penale si concluda con una condanna: è però necessario che la notizia criminis, quale primo atto esterno che collega il fatto di reato al presupposto d’imposta, sia trasmessa entro il termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza. Il testo non specifica le parti, l’esito concreto dei singoli motivi, le spese o eventuali importi.
Massime di principio
- Il termine ordinario triennale per il recupero doganale può essere superato quando la mancata determinazione del dazio sia riconducibile a un atto perseguibile penalmente.
- L’estensione del termine non dipende dall’esito del processo penale: può operare anche senza una condanna.
- La notizia criminis deve essere trasmessa entro il termine di prescrizione; una trasmissione successiva non soddisfa il presupposto temporale indicato.
- Il testo non identifica le parti né l’esito concreto della controversia; pertanto l’indicazione del resistente come vincitore e della pubblica amministrazione come parte vincente non è ricavabile con certezza dal materiale fornito.
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