Sentenza del 22/04/2016 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - L'Ufficio è chiamato a contestare la completezza, veridicità e idoneità probatoria del fatto rappresentato dal contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo enuncia un principio in materia di accertamento induttivo delle imposte sui redditi e di richieste di informazioni e documenti tramite questionario ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Non riporta i fatti della controversia, i motivi di ricorso delle parti né gli elementi per identificare ricorrente e resistente.
La decisione
Il testo fornito contiene una massima e non indica gli estremi della sentenza, il giudice, l'esito del giudizio, le statuizioni sulle spese o eventuali importi. La regola affermata è che, dopo che il contribuente ha risposto alla richiesta di chiarimenti, l'Ufficio deve contestare specificamente la completezza, veridicità, idoneità probatoria e qualificazione giuridica dei fatti rappresentati; solo in seguito sorge per il contribuente l'onere di provare le circostanze utili a confutare le contestazioni.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella procedura improntata al contraddittorio, quale quella prefigurata con la richiesta di informazioni e documenti mediante questionari, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, una volta che il contribuente abbia ottemperato alla richiesta di chiarimenti, grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di contestarne in modo specifico la completezza, la veridicità, l'idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato.
Nel procedimento di acquisizione di informazioni tramite questionario, la risposta del contribuente non determina automaticamente l'onere per quest'ultimo di fornire ulteriori prove: spetta prima all'Amministrazione individuare e contestare specificamente i profili di incompletezza, inattendibilità o inidoneità probatoria delle informazioni rese.
Massime di principio
- Quando il contribuente risponde a una richiesta di informazioni o documenti formulata tramite questionario, l'Ufficio deve confrontarsi in modo specifico con quanto dichiarato, anziché limitarsi a contestazioni generiche.
- L'onere probatorio del contribuente di confutare le contestazioni dell'Ufficio sorge dopo che quest'ultimo ha precisato quali aspetti dei fatti rappresentati ritiene incompleti, non veritieri, probatoriamente inadeguati o giuridicamente qualificati in modo errato.
- Il principio riguarda la sequenza degli oneri nel contraddittorio e non consente, sulla base del solo testo fornito, di determinare l'esito concreto di una specifica controversia.
Testo integrale
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