Sentenza del 22/04/2016 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Definizione - Spese legali - Compensazione - Formula di stile - Esclusione - Obbligo di motivazione - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione delle spese è stata ritenuta illegittima: la formula impiegata non costituisce una motivazione adeguata e specifica delle ragioni eccezionali che giustificherebbero la deroga alla regola della soccombenza. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto impugnato, l’eventuale rideterminazione delle spese né la statuizione finale sulle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
D.A. ha contestato la compensazione delle spese legali disposta con la formula «tenuto conto della peculiarità e della fattispecie così come trattata». Ha dedotto, in sostanza, che tale motivazione generica non indica ragioni gravi ed eccezionali riferite al caso concreto, come richiesto dall’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l’art. 15 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, la disposizione richiama la disciplina processuale civile delle spese, compreso il potere di compensazione previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
il giudice può compensare le spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitarsi nella motivazione, da intendere non in modo formale ma adeguata e specifica al caso concreto.
La compensazione è ammessa soltanto quando sussistono ragioni gravi ed eccezionali, esposte con motivazione concreta e specifica. Una formula di stile che richiami genericamente la peculiarità della fattispecie non soddisfa tale obbligo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche: il giudice deve indicare le ragioni gravi ed eccezionali che la rendono appropriata nel caso concreto.
- La motivazione sulla compensazione deve essere sostanziale e specifica, non meramente formale o stereotipata; il solo richiamo alla peculiarità della controversia non basta.
- Prima di disporre la compensazione, occorre verificare che le circostanze indicate spieghino concretamente perché non si applichi la regola ordinaria sulle spese.
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