Sentenza del 22/04/2016 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni non imponibili - Cessioni intracomunitarie - E' onere del contribuente (cedente) dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali intracomunitari con i requisiti formali previsti dall'art. 41, comma 1, D.L. 30.08.1993, n. 331.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo espone il principio applicabile, ma non riporta i fatti specifici della causa, l’esito del giudizio, eventuali importi, le statuizioni sulle spese o l’identità delle parti. Non è quindi possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto né indicare un vincitore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la non imponibilità IVA di cessioni intracomunitarie. Il cedente che emette fattura senza applicare l’IVA deve dimostrare l’effettività dello scambio e che i beni siano stati trasferiti in un altro Stato membro. Secondo il testo, il solo codice identificativo del cessionario o la consegna dei beni al vettore non bastano a provare l’effettiva movimentazione oltre confine e, quindi, i presupposti della non imponibilità.
Norme richiamate
Art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331
l'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. 331 del 1933 pone sull'operatore cedente che emette la fattura e che intende beneficiare della non imponibilità ai fini Iva delle operazioni intracomunitarie l'onere di dimostrare che la merce sia giunta in territorio di uno Stato Ue diverso da quello di cessione e che a tale prova non sia sufficiente né il codice identificativo, né la consegna al vettore della merce
Spetta al cedente che invoca la non imponibilità dimostrare che i beni sono effettivamente giunti in uno Stato membro diverso da quello di partenza. Il codice identificativo del cessionario e la consegna della merce al vettore, da soli, non provano tale trasferimento.
Massime di principio
- Chi cede beni dichiarando un’operazione intracomunitaria non imponibile deve conservare e produrre elementi idonei a provare l’effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro.
- La sola identificazione IVA del cessionario o l’affidamento della merce al vettore non sono sufficienti, secondo il principio riportato, a dimostrare che i beni abbiano attraversato il confine.
- Se manca la prova del trasferimento fisico dei beni nello Stato membro di destinazione, viene meno un presupposto essenziale per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile.
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