Cassazione Civile, Ordinanza n. 05054/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a un promotore finanziario un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2007, ritenendo dovuta una maggiore imposta perché l'attività svolta sarebbe rientrata tra le "attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni" con aliquota del 4,40%, oltre alla maggiorazione regionale dello 0,85% prevista dalla legge regionale Toscana n. 64 del 2006. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che per i promotori finanziari fosse applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25% e che la maggiorazione regionale non potesse estendersi a tale categoria. La CTR aveva invece accolto la tesi dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 5 della legge reg. Toscana n. 64 del 2006 e dell'allegato A, per avere ritenuto applicabile la maggiorazione dello 0,85% anche alle attività non assoggettate all'aliquota base del 4,40%; 2) violazione degli artt. 2 della legge reg. Toscana n. 43 del 2002 e 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere applicato ai promotori finanziari l'aliquota del 4,40% anziché quella del 4,25%; 3) violazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, per non avere escluso le sanzioni in ragione dell'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha rilevato d'ufficio che la questione era coperta da giudicato formatosi tra le stesse parti con ordinanza precedente resa su un'annualità diversa ma relativa al medesimo rapporto, già definita nel senso dell'applicazione dell'aliquota IRAP del 4,25% ai promotori finanziari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate per il sopravvenuto giudicato, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 5 legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
la Corte esclude che la maggiorazione regionale dello 0,85% si applichi in modo generalizzato ai promotori finanziari, perché il richiamo all'allegato A va letto tenendo conto delle aliquote effettivamente vigenti per le singole categorie.
allegato A legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
il richiamo alla nota che menziona l'aliquota del 4,40% non può essere esteso ai promotori finanziari, che al momento erano soggetti all'aliquota ordinaria del 4,25%.
art. 2 legge reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43
la disposizione di aumento dell'aliquota IRAP al 4,40% riguarda soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, non i promotori finanziari.
art. 6 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
la norma non menziona i promotori finanziari tra i soggetti cui si applica l'aliquota maggiorata del 4,40%.
art. 7 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
anche questa disposizione non ricomprende i promotori finanziari tra i destinatari dell'aliquota maggiorata.
art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
costituisce la previsione generale dell'aliquota IRAP ordinaria del 4,25%.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
attribuisce alla Regione la facoltà di maggiorare l'aliquota IRAP per determinate categorie di soggetti passivi.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; il motivo resta assorbito.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un elemento costitutivo della fattispecie tributaria a carattere tendenzialmente permanente può spiegare efficacia preclusiva in controversie successive tra le stesse parti relative a diverse annualità d'imposta, quando restino identici il rapporto e i presupposti di fatto rilevanti.
- Le qualificazioni giuridiche dell'attività o del soggetto passivo, ove abbiano durata e rilevanza per più periodi d'imposta, possono essere coperte da giudicato e non possono essere rimesse in discussione per annualità successive in assenza di mutamenti fattuali o normativi.
- Le disposizioni regionali che aumentano l'aliquota IRAP per determinate categorie vanno interpretate restrittivamente, senza estendere per analogia l'aliquota maggiorata a categorie non espressamente ricomprese nella previsione.
- Quando una norma regionale rinvia a un'aliquota preesistente e a categorie già assoggettate a una certa misura, il rinvio deve essere coordinato con il regime allora vigente per ciascuna categoria; in mancanza di un'espressa previsione di aumento generalizzato, non è consentita un'estensione automatica dell'aliquota più alta a soggetti che restavano assoggettati all'aliquota ordinaria.
- Se il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., definendo direttamente la controversia originaria.
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