Cassazione Civile, Ordinanza n. 35011/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un erede testamentario per ottenere il trasferimento in proprietà di un alloggio già goduto dal proprio dante causa, sul presupposto che la precedente assegnataria, succeduta al socio originario, avesse maturato il diritto all'acquisto dell'immobile nei confronti della cooperativa edilizia. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la cooperativa aveva appellato deducendo, da un lato, che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale invocata, e, dall'altro, che la dante causa dell'attore non era mai divenuta socia né prenotataria dell'alloggio. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che la cooperativa, avendo in concreto avviato nel 2004 la procedura di cessione ai soci degli alloggi già detenuti in godimento, avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'unità immobiliare alla dante causa, che aveva presentato domanda di acquisto; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato i documenti prodotti in causa relativi alla richiesta di acquisto e agli atti predisposti dalla cooperativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il giudice di merito avrebbe trascurato la titolarità, in capo al socio originario, di un diritto personale di godimento trasmissibile iure hereditario e il conseguente subentro della dante causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto o adeguatamente indicato contenuto e collocazione processuale dei documenti richiamati, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei precedenti gradi di giudizio, oltre a risolversi in una critica al ragionamento della sentenza impugnata. Nel merito ha comunque ribadito che, nelle cooperative edilizie, il diritto del socio al trasferimento dell'immobile sorge solo a seguito di una fattispecie a formazione progressiva che richiede l'acquisizione dello status di socio e la prenotazione dell'alloggio, oppure la stipula di un preliminare; in assenza di tale presupposto non è dovuto il trasferimento ex art. 2932 c.c. Ha inoltre richiamato la regola di diritto comune secondo cui, salvo diversa previsione statutaria, la partecipazione del socio di cooperativa si estingue con la morte e non si trasmette automaticamente agli eredi, escludendo l'applicabilità dell'art. 115 r.d. n. 1165/1938 in mancanza di prova del contributo statale alla cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto dell'erede a ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile, ritenendo che non fosse stata dimostrata la prenotazione dell'alloggio né la trasmissione della qualità di socio o del correlato diritto all'acquisto alla dante causa. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare è ammessa solo quando sia già sorto, in capo all'avente diritto, un effettivo obbligo della controparte di procedere al trasferimento; nella cooperativa edilizia ciò presuppone la previa acquisizione dello status di socio e la prenotazione dell'alloggio o altro atto equivalente.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o oltre i limiti della domanda o delle eccezioni, non per la mera non condivisione della ricostruzione fattuale proposta dalla parte.
La violazione di questa norma si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta dedurre una carente o errata valutazione del materiale probatorio.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Chi deduce in cassazione l'omessa o erronea valutazione di documenti ha l'onere di indicare specificamente in quale fase e in quale fascicolo essi si trovino e di trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione di anche uno solo di tali oneri comporta l'inammissibilità del motivo.
Nelle società cooperative, la partecipazione del socio si estingue con la morte, salvo diversa previsione statutaria in favore degli eredi.
La disciplina speciale sul subentro degli eredi nel rapporto non si applica in assenza di prova che la cooperativa fruisca del contributo dello Stato e quindi ricada nel regime dell'edilizia popolare ed economica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare genericamente l'apprezzamento dei fatti o la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo per nullità processuale non può risolversi in una generica critica alla decisione, ma deve individuare con precisione la specifica violazione processuale denunciata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, realmente trascurato dal giudice di merito; non è configurabile quando si miri soltanto a ottenere una diversa lettura degli argomenti della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie, il diritto del socio al trasferimento dell'alloggio non nasce automaticamente dalla mera qualità di occupante o erede di un occupante, ma richiede una fattispecie a formazione progressiva che comprenda l'acquisizione dello status di socio e la prenotazione dell'unità immobiliare o un preliminare equivalente.
- In cassazione, la deduzione dell'omessa valutazione di documenti è inammissibile se il ricorrente non assolve al duplice onere di specificare dove i documenti siano stati prodotti e di trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non è sufficiente lamentare una valutazione del materiale istruttorio non condivisa dalla parte.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda o delle eccezioni, non una semplice critica alla motivazione o alla ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente discusso e omesso dal giudice di merito; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nelle società cooperative, salvo diversa previsione statutaria, la partecipazione sociale si estingue con la morte del socio e non si trasferisce automaticamente agli eredi.
- La disciplina speciale dell'edilizia popolare ed economica sul subentro degli eredi opera solo se risulta provato il presupposto normativo del contributo statale alla cooperativa.
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