Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva ammesso il condannato alla detenzione domiciliare speciale per collaboratori di giustizia. Il Procuratore Generale deduceva violazione dell'art. 71-ter ord. pen. e lamentava manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il requisito del "ravvedimento" non poteva ritenersi sussistente alla luce di gravi reati commessi dal condannato durante una precedente detenzione domiciliare (evasione, tentato omicidio, estorsione, porto illegale di armi) che avevano determinato la revoca del beneficio nel 2012
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile. Ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha applicato l'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, e ha correttamente valutato il requisito del "ravvedimento" dando prevalenza, non in maniera illogica, agli elementi di osservazione comportamentale positivi raccolti nel lungo periodo successivo al ripristino della detenzione (circa dieci anni), pur avendo considerato il precedente grave episodio. La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito ma solo verificare la logica della motivazione; nel caso la motivazione era congrua e non manifestamente illogica, quindi il ricorso è inammissibile e l'ordinanza impugnata rimane confermata
Norme richiamate
"nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione... che abbiano prestato... taluna delle condotte di collaborazione... la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter... sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"; e il comma 4: "...sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva..."
La Corte ha richiamato che l'art. 16-nonies richiede, oltre ai presupposti formali, la sussistenza del "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con criminalità organizzata o eversiva; anche se tali condizioni sussistono, la concessione resta discrezionale e dipende altresì dall'importanza della collaborazione. Nel caso la norma è stata applicata verificando elementi concreti di ravvedimento nel lungo periodo successivo al precedente episodio criminoso
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 47-ter
Norma che disciplina la misura della detenzione domiciliare; l'art. 16-nonies rinvia all'ammissione alla misura di cui all'art. 47-ter come beneficio speciale per i collaboratori, ferma la necessità dei presupposti indicati dall'art. 16-nonies
Citato come riferimento ai limiti di pena rispetto ai quali l'art. 16-nonies consente deroghe in presenza dei presupposti; la Corte rileva che il tribunale può derogare alle vigenti disposizioni se ricorrono i requisiti previsti
articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamati dall'art. 16-nonies come disposizioni rispetto alle quali il tribunale può derogare nei casi motivati; indicano limiti e regole ordinarie dei benefici penitenziari
art. 71-ter ordinamento penitenziario
Invocata dal ricorrente come norma ostativa alla concessione di benefici in mancanza di ravvedimento; dal testo di motivazione emerge che il ricorso sosteneva una violazione di tale principio, ma la Corte ha focalizzato l'analisi sull'art. 16-nonies e sulla congruità della valutazione del ravvedimento operata dal Tribunale di Sorveglianza
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la concessione di benefici speciali (liberazione condizionale, permessi premio, detenzione domiciliare speciale) richiede il requisito del "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti con criminalità organizzata o eversiva; tali requisiti devono essere provati con elementi concreti e specifici
- Il giudice di merito ha discrezionalità: anche se sussistono i presupposti formali, la concessione non è automatica ma va valutata anche in relazione all'importanza della collaborazione e al complessivo quadro comportamentale del detenuto
- Pregresse gravi violazioni commesse durante precedenti misure domiciliarie non escludono automaticamente la possibilità di benefici successivi se risultano, nel periodo successivo, elementi probanti di reale e duraturo cambiamento e ravvedimento
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica di eventuale manifesta illogicità o contraddittorietà: il giudice della cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito
- La motivazione deve esplicitare i fattori concreti che inducono a ritenere sussistente il ravvedimento (es. comportamento intramurario prolungato e positivo, partecipazione a progetti di reinserimento, scelta di non tornare nel territorio d'origine, alloggio predisposto per la detenzione domiciliare)
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