Cassazione Civile, Ordinanza n. 24217/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di unpagamento di accisa ritenuto indebito. Una societ e0 aveva versato nel settembre 2009 una somma a titolo di accisa sugli oli lubrificanti in relazione a un carico che, secondo la propria prospettazione, non era effettivamente costituito da oli lubrificanti; tale importo era stato poi utilizzato in compensazione con limposta dovuta per un carico del mese successivo. LUfficio non aveva accettato la compensazione ed aveva emesso avviso di accertamento con sanzioni per il debito relativo al mese di settembre 2009. Successivamente la societ e0 aveva chiesto il rimborso della somma originariamente versata in eccedenza, ma lAmministrazione lo aveva negato, ritenendo tardiva la domanda perch e9 proposta oltre il termine biennale previsto dallart. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione di tale norma, sostenendo che il dies a quo decorresse dalla data del pagamento indebito e che la domanda, essendo stata presentata nel 2013, fosse comunque tardiva. La societ e0 controricorrente sosteneva invece che il termine decorresse solo dal momento in cui era stato disconosciuto il meccanismo di compensazione e quindi dal successivo pagamento del debito per il mese di settembre 2009.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dellAgenzia, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che, nel caso di pagamento indebito di accisa, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento indebito e non dal successivo disconoscimento della compensazione operata dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla societ e0 in primo grado. Le spese di lite dei gradi di merito e di legittimit e0 sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995
"il rimborso dell'accisa indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"
Nel caso di pagamento indebito di accisa, il termine biennale di decadenza decorre dalla data del versamento indebito, restando irrilevante la causa dell'indebito e irrilevante il successivo utilizzo del credito in compensazione illegittima.
art. 260, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La norma e8 richiamata come parametro della censura di violazione di legge dedotta con il ricorso.
art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995
"Le somme eventualmente versate in pi f9 del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
La compensazione prevista dalla disciplina delle accise opera nei casi e secondo le modalit e0 stabilite dalla legge; non consente al contribuente di scegliere liberamente le modalit e0 di estinzione del debito tributario.
art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995
La Corte richiama la disciplina dell'accisa su gas metano ed energia elettrica, evidenziando che in quel sistema i versamenti in acconto e il conguaglio annuale possono rendere il credito esigibile solo alla chiusura del rapporto tributario.
La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito perch e9 non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
I termini di decadenza dell'amministrazione per l'accertamento e la rettifica operano solo sulla pretesa erariale e non impediscono la contestazione del credito fatto valere dal contribuente.
Massime di principio
- In materia di accise, il diritto al rimborso dellimposta indebitamente versata deve essere esercitato entro il termine biennale previsto dalla legge, che decorre dalla data del pagamento indebito e non dal momento in cui lAmministrazione contesta o disconosce una compensazione operata dal contribuente.
- La compensazione dei debiti tributari e8 ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: il contribuente non pu f2 scegliere liberamente la modalit e0 di estinzione del debito mediante compensazione con un credito che risulti indebitamente formato o indebitamente utilizzato.
- Quando il pagamento indebito e8 gi e0 perfezionato, leventuale successivo utilizzo del relativo credito in compensazione non sposta in avanti il dies a quo della decadenza per il rimborso.
- Il giudice di legittimit e0 pu f2 decidere la causa nel merito, senza rinvio, se dopo la cassazione non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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