Cassazione Penale, Sentenza n. 20731/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip. Denuncia vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza (artt. 273, 274 c.p.p.), censura l'accertamento della fattispecie associativa (capo a) ritenuta sul presunto inserimento nella struttura del clan: lamenta la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare la sua «intraneità» (sostenendo che si fondi solo su parentela e su un episodio di detenzione di stupefacenti riconducibile al figlio), contesta la valorizzazione delle propalazioni del teste Colao (capo a28) come generiche, ritiene che le dichiarazioni relative al capo a42) configurino al massimo mera connivenza non punibile, chiede la derubricazione dei reati di spaccio come piccoli episodi ai sensi dell'art. 73 co.5 DPR 309/90 e la conseguente diversa qualificazione dell'ipotesi associativa (art. 74 co.4 DPR 309/90), e contesta infine la valutazione del pericolo di recidiva sostenendo che un solo precedente non giustifichi misura cautelare così afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Principali ragioni: i motivi di cassazione risultano, in parte, aspecifici e cumulativi (mescolanza di censure di diversa natura senza specificazione come previsto dagli artt. 581 e 606 c.p.p.), per cui molte censure sono inammissibili. Quanto alle censure specifiche esaminate, la Corte ritiene che il tribunale avesse fornito motivazione sufficiente e articolata, richiamando l'ordinanza di origine e descrivendo elementi probatori quali intercettazioni, sequestri, servizi di OCP, filmati, dichiarazioni di acquirenti e di collaboratori, identificazione fotografica operata dal teste Colao e altri elementi sintomatici (cedenze, occultamento di stupefacenti, sistema di vedette, intervento per recupero di stupefacente gettato dal figlio) che giustificano il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi e la misura cautelare. La richiesta di derubricazione dei reati è stata considerata nuova e non specificamente dedotta in cassazione; le doglianze sul pericolo di recidiva erano generiche e non adeguatamente correlate alla motivazione impugnata. Conseguenze economiche: la ricorrente è condannata a sostenere le spese del procedimento e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame da parte del tribunale delle misure cautelari disposte dal Gip; la vicenda trae origine proprio da un riesame ex art. 309.
Richiamato in relazione al concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' necessari per la misura cautelare; la Corte ricorda che ai fini cautelari non si richiede la precisione e la concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito (art. 192 co.2 c.p.p.).
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente in tema di regole probatorie e motivazione; utilizzato nel contesto delle censure sulla valutazione degli elementi indiziari.
Citato dal ricorrente in rapporto alla configurazione delle condotte e delle pene previste; nel testo della decisione non emerge una modifica della sua applicazione, bensì un esame della adeguatezza motivazionale.
art. 111 comma 6 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al diritto di motivazione e ragionevole durata del processo; la Corte non ha ritenuto accolta la doglianza in quanto la motivazione è stata ritenuta esistente e articolata.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e
Stabilisce i vizi di motivazione che consentono ricorso per cassazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e impone che il vizio risulti dal testo del provvedimento o da atti indicati; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibili censure generiche.
Impone l'onere di specificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato la mancata specificazione distinguendo tra diverse tipologie di vizio motivazionale come causa di inammissibilità.
Norma sul giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte evidenzia che tali requisiti non si possono esigere in sede cautelare, dove è sufficiente il livello di 'gravi indizi' ai sensi dell'art. 273.
Prevede ipotesi attenuate per reati di piccolo spaccio; la Corte ha ritenuto la censura su derubricazione nuova e non specificamente dedotta in cassazione, dunque inammissibile.
Riguarda qualificazioni dell'ipotesi associativa in materia di stupefacenti; la Corte ha osservato che le ragioni addotte dalla ricorrente non giustificavano la riclassificazione chiesta e che la contestazione non era specifica in cassazione.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in via equitativa.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse censure generiche e miste: il motivo deve indicare chiaramente il tipo di vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e collegare le ragioni di fatto e di diritto al provvedimento impugnato (art. 581 e 606 c.p.p.).
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto è più basso rispetto al merito: per adottare misure personali sono sufficienti 'gravi indizi di colpevolezza' e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna (art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p.).
- La valutazione cautelare è globale: singoli punti della motivazione non possono essere estrapolati ma devono essere letti in relazione all'insieme degli altri elementi istruttori richiamati dal giudice; una motivazione estesa e articolata rende infondate censure generiche sulla 'assenza' di motivazione.
- Questioni o argomentazioni nuove non sollevate nei gradi precedenti sono inammissibili in cassazione se non specificamente dedotte e collegati ai motivi già indicati; la derubricazione dei reati proposta tardivamente può essere dichiarata nuova e non esaminabile.
- Nel lamentare l'insufficienza degli indizi è necessario indicare esattamente quali passaggi motivazionali si ritengono mancanti o illogici e perché, fornendo riferimento puntuale al testo del provvedimento impugnato, altrimenti la censura sarà dichiarata aspecifica e inammissibile.
- La prospettazione di misure meno afflittive per un precedente isolato richiede una dedotta valutazione comparativa e specifica della personalità e della pericolosità dell'indagato; affermazioni meramente assertive sul fatto che un precedente avrebbe imposto misura meno afflittiva sono inammissibili.
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