Cassazione Penale, Sentenza n. 26419/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo ha condannato per il reato di minaccia nei confronti di Glauco Maria Antonella (confermata anche agli effetti civili), chiedendo sei motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per la responsabilità relativa alle minacce a Maria Antonella (contestando la mancata intimidazione e l'inidoneità delle minacce); 2) censura sull'entità del risarcimento liquidato a favore della Glauco; 3) censura sulla liquidazione delle spese della parte civile nel primo grado; 4) richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 in ragione di una precedente assoluzione dal Giudice di Pace per analogo fatto nei confronti di Glauco Salvatore (con riferimento all'art. 131-bis c.p.); 5) diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) contestazione della quantificazione del risarcimento in favore di Glauco Salvatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure di merito basate su vizi della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. e) e per effetto del comma 2-bis di tale articolo e dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, che limitano i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace. Ha inoltre escluso la deducibilità sotto la lett. c) dell'art. 606 c.p.p. delle presunte violazioni delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e della regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p. La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione sostanziale circa la configurabilità del reato di minaccia in assenza di effettiva intimidazione, ricordando che l'art. 612 c.p. tutela un bene di pericolo (reato di mero pericolo). Quanto alle spese, ha confermato che la liquidazione degli onorari della parte civile nel processo penale deve seguire l'art. 12 d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022) e la tabella n. 15 dei parametri forensi, ritenendo generica la censura avversa alla quantificazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (complessivi euro 4.000 più accessori di legge).
Norme richiamate
La Corte richiama che il reato di minaccia è reato di mero pericolo e non richiede l'effettiva intimidazione della persona offesa per la sua configurazione.
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Viene richiamata la distinzione tra le lett. a), b), c) (motivi ammessi) e la lett. e) (vizi di motivazione): il ricorso è limitato alle sole fattispecie previste dalle lett. a), b), c) quando si impugna una sentenza d'appello resa per reati di competenza del Giudice di Pace, per effetto del comma 2-bis.
Limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace ai soli motivi indicati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., escludendo i meri vizi di motivazione (lett. e)).
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
In combinato con il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p., conferma il divieto di ricorrere per cassazione su motivi diversi da quelli espressamente ammessi per sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
d.lgs. n. 11/2018 (modifiche entrate in vigore il 6/3/2018)
E' la fonte normativa che ha introdotto le restrizioni richiamate (incidenza sul divieto di ricorso per alcuni motivi).
art. 192 c.p.p. (valutazione della prova)
La Corte osserva che la presunta inosservanza delle regole di valutazione della prova non costituisce automaticamente vizio deducibile ai sensi della lett. c) dell'art. 606 c.p.p., salvo che la violazione determini una nullità o altra conseguenza processuale tassativamente prevista.
art. 533 c.p.p. (criterio di giudizio)
Analoga annotazione: l'inosservanza delle norme sul criterio di giudizio non è deducibile in cassazione se non rientra nei casi tassativamente previsti per il vizio processuale deducibile.
Richiamata dalla difesa come base per chiedere l'assoluzione in ragione di valutazioni precedenti dinanzi al Giudice di Pace; la Corte non ha ritenuto idonea la censura a superare i limiti di ammissibilità del ricorso.
art. 131-bis c.p. (messa alla prova / rieducazione)
Citato dal ricorrente in relazione alla precedente decisione del Giudice di Pace per fatti analoghi; la Corte non ha ritenuto che quella circostanza rendesse ammissibile il ricorso per cassazione sui motivi indicati.
art. 12 d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 147/2022
Stabiliscono le regole di liquidazione degli onorari della parte civile nel processo penale e fanno riferimento alla tabella n. 15 dei parametri forensi; la Corte ha confermato l'applicabilità di tali parametri, escludendo la valutazione basata sul valore della causa civile.
tabella n. 15 dei parametri forensi
Strumento normativo utilizzato per la quantificazione degli onorari delle parti civili nel procedimento penale; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione al caso.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, incluse la condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese delle parti civili; la Corte ha applicato tali conseguenze (euro 3.000 alla cassa delle ammende e rifusione di euro 4.000 alle parti civili).
Massime di principio
- Contro sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace le possibilità di ricorso per cassazione sono limitate: i vizi di motivazione (meramente critici sulla valutazione delle prove o sulla logica del ragionamento giurisdizionale) sono inammissibili per effetto delle modifiche normative (d.lgs. n. 11/2018, art. 39-bis d.lgs. 274/2000, comma 2-bis art. 606 c.p.p.).
- La denunzia di violazioni delle regole processuali di valutazione della prova (art. 192 c.p.p., art. 533 c.p.p.) è deducibile in cassazione solo se l'inosservanza integra una nullità, inutilizzabilità o altra conseguenza processuale espressamente prevista dalle norme richiamate dall'art. 606 c.p.p. (lett. c). Altrimenti la censura è priva di rilevanza in sede di legittimità.
- Il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è qualificato come reato di pericolo: non è richiesta l'effettiva intimidazione della vittima per la sussistenza del fatto tipico; dunque la mancanza di provata intimidazione non è automaticamente causa di proscioglimento, se gli altri elementi costitutivi sono presenti.
- Le questioni relative alla quantificazione dei risarcimenti e degli onorari della parte civile nel processo penale devono essere valutate alla luce dei d.m. e dei parametri forensi applicabili al processo penale (art. 12 d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 147/2022, tabella n. 15), non dei criteri propri della giurisdizione civile.
- Un ricorso per cassazione inammissibile espone il ricorrente a conseguenze economiche significative: condanna alle spese processuali, pagamento di somme alla cassa delle ammende e rifusione delle spese delle parti resistenti; è pertanto essenziale valutare preliminarmente l'ammissibilità formale dei motivi rispetto ai limiti normativi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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