Cassazione Penale, Sentenza n. 47717/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza di un'evidente ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
Il difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato il 30/03/2023 la rinuncia all'impugnazione. La Corte ha ritenuto che la rinuncia, correttamente effettuata nelle forme di legge, sia un atto formale, personale, irrevocabile e recettizio e che la sua presentazione alla cancelleria del giudice ad quem comporti l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, accertati profili di colpa nella presentazione della rinuncia e considerato il momento e le ragioni dell'atto, ha imposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Pertanto la sentenza di condanna di primo grado (tre anni di reclusione e euro 6.000,00 di multa) resta efficace e non è stata esaminata nel merito.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110; 61 n. 11-quater
Norme richiamate nella sentenza di primo grado come fondamento della qualificazione del fatto (concorso di persone e circostanze aggravanti applicate al reato contestato).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma sostanziale del testo unico sugli stupefacenti che disciplina le fattispecie di traffico/possesso di sostanze stupefacenti e le relative sanzioni, oggetto della condanna impugnata.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dal ricorrente come causa di proscioglimento ritenuta applicabile per errata qualificazione; la Corte non è però entrata nel merito della questione a motivo della rinuncia all'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia all'impugnazione presentata nelle forme di legge; comporta anche la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, personale, irrevocabile e recettizio: se effettuata correttamente e pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame nel merito.
- La rinuncia può essere effettuata dalla parte o dal difensore solo se munito di procura speciale: l'assenza di tale procura può costituire motivo per contestare la validità della rinuncia.
- L'effetto principale della rinuncia valida è l'inammissibilità del gravame; ogni doglianza sostanziale che il ricorrente intende far valere perde efficacia se la rinuncia è regolare.
- La presentazione della rinuncia comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa, un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende commisurata al caso concreto.
- In situazioni in cui si intenda ritirare un impugnazione è fondamentale verificare procura e forma: se non si vuole rinunciare definitivamente, non far dichiarare la rinuncia dal difensore con procura speciale fino a che non si sia valutata la strategia processuale.
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