Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30649/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva stipulato con una società un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in data 9 gennaio 2015 e aveva chiesto di accertare la nullità, inefficacia o illegittimità del contratto, sostenendo che in realtà il rapporto fosse subordinato a tempo indeterminato dal 2 febbraio 2015, con inquadramento come ispettore di cantiere e con conseguenti reintegrazione/riammissione, pagamento delle retribuzioni e regolarizzazione contributiva e previdenziale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo inapplicabile la disciplina del lavoro a progetto perché l'attività sarebbe rientrata in una professione intellettuale soggetta ad albo, e quindi non avrebbe richiesto la verifica concreta del progetto; inoltre aveva giudicato insufficienti gli indici di subordinazione allegati e irrilevanti alcune prove. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 e degli artt. 420 e 421 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso in astratto la disciplina del lavoro a progetto e impedito il deposito di documenti reso necessario dalle difese avversarie; 2) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e dei principi sulle prove, per avere negato la subordinazione e ritenuto inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel fermarsi a una valutazione astratta della fattispecie e nel non procedere all'accertamento concreto dell'attività svolta e della corrispondenza tra prestazione dedotta nel contratto e prestazione effettivamente resa. La Corte ha chiarito che la deroga dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 per le professioni intellettuali iscritte ad albo non esclude, di per sé, che un contratto a progetto sia stipulato da un soggetto iscritto all'albo; occorre verificare in concreto se il rapporto abbia presentato un difetto genetico/formale del progetto oppure un difetto funzionale/sostanziale, cioè se la collaborazione abbia in realtà assunto i connotati del lavoro subordinato. È stato inoltre affermato che la questione della deroga professionale integra un'eccezione in senso stretto. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    La deroga per le professioni intellettuali iscritte ad albi non impedisce automaticamente l'applicazione del lavoro a progetto al caso concreto; impone comunque di verificare in concreto la natura dell'attività e del rapporto.

  • artt. 61 ss. d.lgs. n. 276/2003

    Disciplina del lavoro a progetto richiamata come parametro per valutare validità e qualificazione del rapporto.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato quale norma sulla conversione/riqualificazione del rapporto in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per distinguere il lavoro subordinato dalla collaborazione autonoma.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato quale parametro della prestazione d'opera autonoma.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla decadenza nel rito del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice del lavoro e alla possibilità di ammettere mezzi di prova.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel secondo motivo, senza autonoma decisione perché motivo assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel secondo motivo, senza autonoma decisione perché motivo assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel secondo motivo, senza autonoma decisione perché motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di soccombenza e spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione/riparto delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicata come norma del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla qualificazione di un rapporto formalmente denominato collaborazione coordinata e continuativa a progetto, il giudice deve accertare in concreto il contenuto dell'attività svolta e la sua corrispondenza con quanto dedotto in contratto, non potendo arrestarsi a una qualificazione astratta della fattispecie.
  • La deroga prevista per le professioni intellettuali soggette ad albo non esclude automaticamente la possibilità di stipulare un contratto a progetto; essa richiede piuttosto una verifica concreta della prestazione resa e della corretta sussunzione del rapporto nella disciplina applicabile.
  • Ai fini della riqualificazione del rapporto, occorre distinguere tra difetto genetico/formale del progetto, che può comportare la subordinazione sin dall'origine, e difetto funzionale/sostanziale, in cui il rapporto formalmente a progetto si è in concreto svolto come lavoro subordinato.
  • Nel rito del lavoro, il sistema allegazione-eccezione-prova deve essere valutato tenendo conto della necessità di consentire alla parte di rispondere alle difese avversarie con gli strumenti istruttori appropriati, senza preclusioni meramente formali se la necessità probatoria emerge dalle difese della controparte.
  • La questione della deroga alla disciplina del lavoro a progetto per le professioni iscritte ad albo integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere trattata come tema autonomo di indagine nel processo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.