Cassazione Civile, Ordinanza n. 25669/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tra una società e un comune aventi ad oggetto la pretesa di interessi su somme dovute per un contratto del 27/9/2012 relativo a stati di avanzamento lavori. In un primo giudizio il Giudice di pace aveva rigettato la domanda di € 2.371,76 a titolo di interessi di mora; in un secondo giudizio la società aveva nuovamente chiesto la stessa somma, qualificandola questa volta come interessi legali e/o di mora. Il Tribunale, accogliendo l'appello del Comune, aveva ritenuto che la nuova domanda fosse preclusa dal ne bis in idem per effetto del giudicato formatosi sulla prima sentenza. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c., perché il Tribunale aveva attribuito rilievo al giudicato esterno senza che fosse provata la definitività della sentenza precedente con la necessaria attestazione; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la prima domanda riguardava soltanto interessi di mora e non anche gli interessi legali o gli interessi commerciali, sicché il secondo giudizio avrebbe avuto oggetto diverso e non sarebbe stato coperto da giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in astratto fondato quanto alla necessità della prova del giudicato esterno mediante produzione della sentenza munita di attestazione, ma ha comunque confermato il rigetto perché il Comune aveva poi depositato in cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza pregressa, documento ammissibile in quanto rilevante per dimostrare l'esistenza del giudicato esterno. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la società potesse sottrarsi al giudicato: la censura presupponeva in sostanza un errore di interpretazione della prima domanda da parte del giudice di pace, errore che avrebbe dovuto essere fatto valere con tempestiva impugnazione della decisione del primo giudizio e non mediante una nuova causa. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere opposto solo se la sua formazione è provata mediante la produzione della sentenza completa e della relativa attestazione di cancelleria; la mera non contestazione non equivale ad ammissione della definitività.
Nel giudizio di cassazione è ammissibile il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi quando siano diretti a dimostrare l'ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata; in tale novero rientra la documentazione attestante il giudicato esterno.
Il giudicato formatosi sulla precedente decisione preclude la riproposizione della stessa domanda tra le stesse parti, anche se la parte tenti di riformulare diversamente la pretesa in un nuovo giudizio.
È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per la dedotta violazione di legge.
È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per la dedotta violazione processuale relativa alla prova del giudicato esterno.
È richiamata la trattazione camerale non partecipata del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Costituisce il fondamento normativo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio, deve essere provato con la produzione della sentenza precedente munita dell'attestazione di passaggio in giudicato; la sola mancata contestazione della controparte non equivale a riconoscimento della definitività della decisione.
- Nel giudizio di cassazione la documentazione attestante il giudicato esterno è producibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando sia funzionale a dimostrare l'ammissibilità del ricorso o a comprovare un effetto preclusivo rilevante nel processo di legittimità.
- Se la parte lamenta che la precedente decisione abbia male interpretato la domanda originaria, non può introdurre una nuova causa per eludere il giudicato: deve far valere l'asserito errore con l'impugnazione della sentenza che lo contiene.
- Ai fini del giudicato sostanziale conta l'identità sostanziale della pretesa già decisa, non la diversa qualificazione formale prospettata in un nuovo giudizio quando il bene della vita richiesto e il rapporto dedotto restano sostanzialmente gli stessi.
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