Cassazione Civile, Ordinanza n. 33052/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento e da successivi pignoramenti presso terzi notificati all'operatore economico contribuente. La società aveva presentato istanze di sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228 del 2012, sostenendo che, poiché l'ente della riscossione non aveva risposto entro 220 giorni, si fosse prodotto l'annullamento di diritto delle partite creditorie. La Commissione tributaria regionale aveva però rigettato l'appello, ritenendo tardiva la dichiarazione presentata ai sensi del comma 538, in quanto oltre il termine di 90 giorni dalla notifica. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione/falsa applicazione dell'art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012, sostenendo che, nel testo ratione temporis applicabile, l'intempestività dell'istanza non avrebbe impedito la formazione del silenzio-assenso e il conseguente annullamento di diritto delle cartelle; ha inoltre valorizzato il fatto che le istanze erano state presentate nel 2013, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 159 del 2015. L'agente della riscossione ha resistito eccependo, tra l'altro, che le cartelle erano state notificate tra il 2010 e il 2012, che i pignoramenti erano intervenuti dopo l'entrata in vigore della disciplina, e che comunque la società non aveva specificato quale delle ipotesi tipizzate dal comma 538 fosse invocata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. Ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella originaria dell'art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012, poiché i pignoramenti presso terzi erano stati eseguiti nel gennaio 2013, dopo l'entrata in vigore della legge. Tuttavia ha osservato che l'effetto di annullamento di diritto previsto dal comma 540 opera solo se la dichiarazione del debitore riguarda una delle ipotesi tassativamente indicate dal comma 538; nel caso concreto la ricorrente non aveva specificato quale causa di inesigibilità, prescrizione, sgravio, sospensione, pagamento o altra ragione tipizzata fosse effettivamente dedotta, né a quali partite si riferisse. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012
La sospensione della riscossione e il successivo annullamento di diritto operano solo nell'ambito della procedura tipizzata dalla legge e solo per le ipotesi espressamente indicate al comma 538; la declaratoria non può essere fondata su istanze generiche o estranee a tali cause.
art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012
entro novanta giorni dalla notifica ... il contribuente presenta ... una dichiarazione
Nel testo originario il termine era decadenziale di 90 giorni; per i pignoramenti eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge si applica la disciplina introdotta nel 2012, prima delle modifiche del 2015.
art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012
L'annullamento delle partite e la loro eliminazione dai ruoli affidati all'agente della riscossione sono l'esito di una fattispecie a formazione progressiva e presuppongono il decorso infruttuoso del termine per il riscontro dell'ente creditore, ma solo rispetto alle ipotesi tipizzate dal comma 538.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza accogliere il ricorso.
È richiamato il principio di irretroattività per ritenere applicabile la disciplina vigente al momento del primo atto di riscossione successivo all'entrata in vigore della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La procedura di sospensione della riscossione prevista dalla legge n. 228 del 2012 è a struttura tipizzata: il debitore deve presentare una dichiarazione riferita a una delle specifiche cause di inesigibilità o estinzione del credito previste dalla norma, non essendo sufficiente un'istanza generica.
- L'annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo non discende automaticamente dal mero decorso del termine di 220 giorni, ma presuppone che la dichiarazione del contribuente rientri nelle ipotesi tassative del comma 538 e che sia rispettato il termine procedurale previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è errata ma il dispositivo è corretto, la Corte può rigettare il ricorso correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- In presenza di disciplina sopravvenuta, l'individuazione del regime applicabile va compiuta in base al principio di irretroattività e al momento del primo atto rilevante della procedura esecutiva o di riscossione.
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