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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35139/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 17059/2020 della Corte di Cassazione, fondato sull'art. 395, n. 4, c.p.c., per presunto errore di fatto: la ricorrente contestava che la Corte di Cassazione avrebbe valutato la congruità dei corrispettivi delle sponsorizzazioni confrontando i contratti stipulati da Kemon con contratti di "main sponsor" (es. Vodafone, Xerox) che in realtà non sarebbero stati prodotti nel processo, per cui la comparazione sarebbe infondata e decisiva per la decisione sulla sovrafatturazione e l'esistenza della frode.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che l'errore dedotto non sia un "errore di percezione" incontestabile desumibile dagli atti ma non decisivo per la decisione: la pronuncia impugnata si è basata su altri elementi (parziale ristorno dei corrispettivi, assenza di organizzazione delle società emittenti, incongruità dei corrispettivi) che giustificano la qualificazione delle operazioni come in tutto o in parte inesistenti e la negazione della deducibilità delle spese. Conseguentemente il ricorso per revocazione è respinto; Kemon è condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi € 10.000,00, e sussistono presupposti per il raddoppio del contributo unificato e l'ulteriore versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma invocata come base per la revocazione per errore di fatto. La Corte interpreta il requisito come un errore di percezione o svista materiale immediatamente evidente dagli atti, non frutto di valutazione, e che deve essere decisivo per la decisione.

  • art. 391-bis, cod. proc. civ.

    Richiamato nella giurisprudenza come riferimento procedurale per la revocazione della sentenza di legittimità; la Corte richiama i limiti applicativi della revocazione della cassazione quando basata su errore di fatto ai sensi dell'art. 395.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod.

    Norma richiamata solo in ordine alla disciplina dell'udienza e alla relazione in pubblica udienza (richiami procedurali legati al periodo emergenziale).

  • art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv.

    Richiamato come proroga procedurale relativa ai termini di trattazione (riferimento formale nel capo introduttivo).

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che consente l'aggravio del contributo unificato per il ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. richiede che l'errore sia una svista percettiva immediatamente evidente dagli atti (non una diversa valutazione dei fatti) e che sia decisivo: senza questa immediata ed essenziale evidenza il ricorso è inammissibile.
  • Non è sufficiente dedurre che il giudice abbia fatto una comparazione errata quando la comparazione stessa non risulta essere la base decisiva della sentenza; bisogna dimostrare che la sentenza si è fondata precisamente sulla supposizione incontestabile della esistenza di un fatto o documento che dagli atti risulta invece inesistente.
  • Le contestazioni di merito sull'apprezzamento probatorio (valutazione della congruità economica, affidabilità dei documenti, esistenza di frodi complesse) sono normalmente inammissibili in sede di revocazione se consistono in una diversa lettura o rivalutazione degli elementi probatori, salvo che non emerga una palese e incontrovertibile discrepanza fra quanto i fatti documentali attestano e quanto la sentenza dice di quegli stessi fatti.
  • Per chi propone la revocazione è determinante produrre e dimostrare negli atti la prova che un documento ritenuto esistente dal giudice in realtà non sia stato prodotto o che un fatto ritenuto dal giudice sia oggettivamente escluso dagli atti; senza questa prova la richiesta difficilmente avrà successo.
  • Quando la sentenza dispone su più elementi probatori che convergono nello stesso risultato (es. ristorno dei corrispettivi, mancanza di operatività delle società emittenti, incongruità dei prezzi), la rimozione di un elemento non decisivo non comporta automaticamente la revocazione della decisione: va dimostrato il nesso causale diretto tra l'errore e l'esito della decisione.

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