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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35135/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sul regime IVA dei premi di polizze assicurative offerte ai clienti nell'ambito di prestazioni di consulenza tecnico-commerciale fornite dalla contribuente (EasyDrive). L'Ufficio aveva recuperato l'IVA ritenendo che le polizze fossero accessorie alla prestazione principale (qualificata come appalto di servizi) e quindi soggette a IVA ai sensi del principio di accessorietà; la contribuente aveva invece applicato l'esenzione prevista per le operazioni di assicurazione (art. 10, primo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972 e normativa comunitaria). In primo grado la CTP ha dato ragione alla contribuente; la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha richiamato la normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che le operazioni di assicurazione, anche se collegate a operazioni commerciali, hanno natura peculiare e possono costituire prestazioni autonome e rientrare nell'esenzione IVA prevista. Di conseguenza la sentenza impugnata che aveva escluso la qualità di operazione di assicurazione non era conforme al quadro giurisprudenziale e normativo; l'eventuale collegamento negoziale non è, di per sé, sufficiente a qualificare la polizza come mera prestazione accessoria soggetta a IVA. Pertanto il ricorso dell'Amministrazione è stato dichiarato infondato e respinto, confermando l'esito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, primo comma, n. 2

    Riferimento nazionale all'esenzione per le operazioni di assicurazione; la Corte riconosce che questa disposizione deve essere letta alla luce della disciplina comunitaria e della giurisprudenza CJEU, che permette di qualificare come esenti anche operazioni assicurative rese tramite intermediari o soggetti diversi dall'assicuratore, quando ricorra l'oggetto e la finalità tipiche dell'assicurazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 12, secondo comma

    Norma sul principio di accessorietà utilizzata dall'Ufficio per qualificare le polizze come accessorie a un appalto di servizi; la Corte, però, esclude che la nozione di accessorietà possa automaticamente assorbire le operazioni assicurative che presentino autonomia di interesse e di funzione.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 135, par. 1, lett. a)

    "gli Stati membri esentano le [...] operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione"

    La Corte richiama la norma comunitaria quale base dell'esenzione. Sottolinea la necessità di un'interpretazione non eccessivamente restrittiva (altrimenti priva dell'effetto derogatorio voluto) ma coerente con la ratio dell'esenzione, tenendo conto della peculiare natura dell'operazione assicurativa (spostamento del rischio, difficoltà di determinazione della base imponibile).

  • Sesta Direttiva 77/388/CEE - art. 13, parte B, par. 1, lett. a)

    Norma comunitaria storicamente analoga richiamata per comparazione: ha espresso la stessa regola di esenzione per le operazioni di assicurazione e è stata interpretata dalla giurisprudenza CJEU in senso coerente con l'attuale Direttiva 2006/112/CE.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (principali massime richiamate: Mapfre C-584/13; BGŻ Leasing C-224/11; Rádio Popular C-695/19; Aspiro C-40/15; United Biscuits C-235/19 e altri)

    I precedenti CJEU chiariscono che: l'operazione di assicurazione è caratterizzata dallo spostamento del rischio e da un'autonomia funzionale; l'esenzione per assicurazioni può applicarsi anche quando la copertura viene fornita tramite intermediari o dal venditore a favore dell'acquirente; la mera connessione negoziale con altra operazione commerciale non è sufficiente a qualificare la polizza come prestazione accessoria soggetta a IVA. Tuttavia l'interpretazione non deve essere così ampia da svuotare la deroga della sua efficacia.

  • Cassazione, Sez. V, 30 agosto 2022, n. 25485

    Giurisprudenza di questa Corte richiamata per affermare che, anche nella fattispecie di garanzie su veicoli usati, l'interesse del cliente finale va considerato nella valutazione della strumentalità/accessorietà; utile come riferimento ma non sovrapponibile automaticamente al caso di specie.

Massime di principio

  • Le operazioni di assicurazione, per la loro natura (spostamento del rischio, anticipazione dei premi rispetto al sostenimento dei costi), possono costituire prestazioni autonome e rientrare nell'esenzione IVA anche se collegate a un'operazione commerciale principale.
  • La mera correlazione negoziale tra polizza assicurativa e altra prestazione non determina di per sé la qualificazione della polizza come prestazione accessoria soggetta a IVA: bisogna valutare l'oggetto e la finalità dell'operazione assicurativa e l'interesse economico autonomo delle parti.
  • Non è necessario che l'assicuratore sia lo stesso soggetto che eroga la prestazione principale: l'esenzione può applicarsi anche quando la copertura viene fornita tramite intermediari o procurata da un terzo, a condizione che sussista il rapporto assicurativo e l'oggetto tipico dell'assicurazione.
  • L'assenza di un corrispettivo specifico percepito dal soggetto che propone la polizza (es. se la copertura è offerta gratuitamente o opzionalmente) non esclude automaticamente l'applicazione dell'esenzione, purché l'operazione abbia i caratteri dell'assicurazione.
  • Per valutare se un premio rientra nell'esenzione occorre esaminare il contenuto contrattuale (chi assume il rischio, chi è l'assicurato, come è determinato il premio, se c'è autonomia di interesse) e non limitarsi a considerazioni formali sulla contemporaneità delle prestazioni.
  • Evitare letture eccessivamente restrittive o estensive: l'interpretazione deve rispettare la ratio dell'esenzione (neutralità fiscale e difficoltà di determinazione della base imponibile) senza giungere a una svuotamento della norma.
  • In caso di contenzioso, documentare chiaramente i rapporti contrattuali e la natura dell'operazione assicurativa (contratto di assicurazione, soggetto che assume il rischio, eventuale intermediazione, circostanza dell'inclusione del premio nel prezzo) può risultare determinante per ottenere il riconoscimento dell'esenzione.

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