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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35011/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, n. 28359/2019 (depositata il 5/11/2019), che aveva rigettato il ricorso principale di Inox Mare e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Oggetto del contenzioso: rettifiche e recuperi daziari in relazione a importazioni di carpenteria metallica "pseudo-filippine" effettuate da Inox Mare tra settembre 2011 e maggio 2012, con contestazione di applicabilità di dazi antidumping e utilizzabilità di atti investigativi OLAF. La società deduce cinque motivi di revocazione: (1) omesso esame degli atti e falsa percezione della realtà rispetto alla valutazione dei rapporti OLAF e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) errore nella percezione dei fatti e travisamento della giurisprudenza UE (applicazione dell'art. 220 CDC e riconoscimento dell'errore attivo delle autorità filippine e del legittimo affidamento della ricorrente); (3) mancata considerazione della pronuncia penale sopravvenuta (assoluzione del legale rappresentante) e confusione con altro procedimento archiviato; (4) svista sul presupposto dell'applicazione del dazio antidumping (confusione fra paese di origine e paese di esportazione e diritto intertemporale); (5) errore sulla conoscibilità da parte dell'importatore dell'indagine UE (contestazione della data di avvio delle indagini: 2010 vs 13/6/2012).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile e/o infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che le doglianze sollevate attengano a errori di giudizio o di interpretazione (non riconducibili all'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n.4 c.p.c.) e che non ricorrano i presupposti stringenti per la revocazione. In particolare: le censure sulla valutazione degli atti OLAF, sull'applicazione dell'art. 220 CDC, sul diritto intertemporale e sulla data di conoscibilità delle indagini UE sono errori di giudizio; l'omesso o diverso apprezzamento della pronuncia penale sopravvenuta non è decisivo e non integra, di per sé, l'errore revocatorio; non è necessario né ammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE nelle circostanze del caso. Il ricorso è rigettato; Inox Mare è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Regola il motivo di revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda il rigoroso standard (errore di percezione o svista materiale, incontrovertibile dagli atti, immediatamente rilevabile e decisivo per la decisione). Le censure proposte sono state ricondotte a errori di giudizio e non a errori revocatori.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    In collegamento con l'art. 395, la Corte osserva che la revocazione non può fondarsi su mero errore di diritto o di valutazione; il combinato disposto delimita la funzione dei motivi di revocazione.

  • art. 220 del Codice Doganale Comunitario (CDC)

    Norma relativa all'esimente per diligenza/ buona fede dell'importatore (presupposti per il riconoscimento dell'esimente). La Corte ha ritenuto che le questioni relative all'applicazione di tale articolo siano state valutazioni di merito/interpretative e non errori di fatto revocatori.

  • art. 220, § 2, lett. b) CDC

    Riferimento alla specifica lettera del CDC che disciplina i presupposti dell'esimente; la Corte ha sottolineato la differenza ontologica tra le valutazioni penali e quelle doganali sul punto della diligenza/buona fede.

  • art. 239 CDC

    Richiamato nel contesto della data di conoscibilità delle indagini comunitarie; la Corte ha ritenuto le contestazioni in tema di temporalità come questioni di diritto/valutazione non idonee a fondare la revocazione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Invocato dalla ricorrente per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto la censura riconducibile ad errore di giudizio e non idonea a costituire motivo di revocazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma sulla memoria depositata in revocazione; la Corte rammenta che l'omesso esame di memorie può integrare errore di fatto solo se decisivo per un esito diverso, condizione non realizzata nel caso di specie.

  • art. 295, comma 2, DPR 43/1973

    Richiesto nel contesto del procedimento penale collegato (aggravante collegata al reato di falso/contrabbando); la Corte ha evidenziato che la decisione penale ha riguardato reati diversi e non ha avuto valore decisivo per il giudizio doganale.

  • art. 13, comma 1-quater del C.P.R. 115/2002

    Richiamato in dispositivo (testo della sentenza tronco); la Corte fa menzione dei presupposti processuali connessi all'applicazione della norma nell'ambito della liquidazione delle spese/altre conseguenze procedurali.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede una discrepanza chiara, immediata e non controversa fra ciò che risulta dagli atti e quanto affermato nella sentenza; non sono sufficiente errori di giudizio o interpretazioni differenti.
  • Le questioni di diritto unionale (es.: interpretazione del CDC, applicabilità di dazi antidumping, temporalità delle indagini UE) vanno sollevate e trattate nel merito del giudizio o mediante adeguati rimedi impugnatori: non costituiscono, in genere, motivo di revocazione della Cassazione.
  • L'utilizzabilità e la valutazione degli atti investigativi OLAF dinanzi al giudice nazionale è questione complessa ma la semplice contestazione della valutazione effettuata dall'amministrazione non integra automaticamente errore revocatorio; occorre provare che l'omissione di un esame documentale fosse incontrovertibile e decisiva.
  • Il sopravvenire di pronunce penali può avere rilievo solo se attinenti e decisive rispetto al fatto e alla questione decisiva del giudizio civile/fiscale; differenze di oggetto o di criteri (es. illecito doloso vs diligenza dell'importatore) riducono la rilevanza ai fini della revocazione.
  • Per ottenere tutela efficace su questioni di diritto UE è opportuno prevedere, al momento opportuno nel corso del processo di merito o in grado di appello, la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia quando ricorrano i requisiti (questione rilevante, non già risolta dalla giurisprudenza della Corte, necessaria per la decisione).
  • Prassi consigliata per situazioni analoghe: documentare sin dall'origine l'autonomia dell'istruttoria amministrativa, conservare e depositare tempestivamente documentazione penale sopravvenuta e memorie integrative dimostrando la loro potenziale decisività, e preferire i rimedi di merito per questioni interpretative complesse riguardanti diritto doganale/antidumping.

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