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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35052/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giamminuti procedeva al pignoramento di crediti vantati dallo Stato della Libia presso terzi (Saras S.p.A. ed ENI S.p.A.). Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato i crediti prioritariamente a Giamminuti e, per il residuo, a CON.I.COS. CO.FA., creditrice anch'essa dello Stato della Libia, proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo di aver pignorato anteriormente gli stessi crediti e denunciando l'omessa riunione dei procedimenti esecutivi. Il Tribunale di Roma accolse l'opposizione di CO.FA. Giamminuti impugnava in Cassazione con quattro motivi; CO.FA. proponeva ricorso incidentale. In sede di legittimità la Corte ha rilevato, come questione pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado: almeno un terzo pignorato (Saras S.p.A.) non aveva partecipato al giudizio di opposizione, mentre la giurisprudenza consolidata della Corte stabilisce che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere la nullità del procedimento per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio valuti le conseguenze dei provvedimenti sopravvenuti del giudice dell'esecuzione (nomina di unico giudice delle esecuzioni, assegnazioni già disposte) sulla persistenza dell'interesse alla decisione e sulla possibile cessazione della materia del contendere, nonché la necessità di integrare il contraddittorio con ulteriori soggetti (terzi pignorati e parti delle procedure riunite). La Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e ordinato il rinvio per nuovo esame con integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ricorda che nei giudizi di opposizione esecutiva sono necessari tutti i litisconsorti, inclusi i terzi pignorati, per la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 543 e ss. c.p.c.

    Norme sull'espropriazione presso terzi: la Corte richiamando tali disposizioni afferma la necessità del litisconsorzio dei terzi pignorati nei giudizi che riguardano l'espropriazione presso terzi.

  • art. 553 c.p.c.

    Riguarda le conseguenze dell'ordinanza di assegnazione e la sostituzione pro solvendo del debitore; la Corte osserva che le decisioni sull'assegnazione incidono sui terzi pignorati e sulla distribuzione delle somme.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Prevede la cassazione con rinvio quando sussistono vizi che incidono sull'intero processo; la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per nuovo esame.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Norma sulla rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio; la Corte ricorre a principi giurisprudenziali che impongono la rimessione quando il giudice d'appello omette di integrare il contraddittorio.

  • art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in giurisprudenza con riferimento alla riscossione coattiva mediante ruolo; la Corte segnala conformità di precedenti sul tema del litisconsorzio necessario anche in tali procedure.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi relativi a espropriazioni presso terzi (art. 543 e ss. c.p.c.), il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina nullità rilevabile d'ufficio e legittima la cassazione con rinvio.
  • Prima di decidere sul merito di un'opposizione agli atti esecutivi, il giudice deve verificare che il contraddittorio sia stato integrato con tutti i terzi pignorati e con le parti delle eventuali procedure riunite; in difetto, occorre ordinare l'integrazione o, in caso di omissione, la decisione è annullabile.
  • Se nel corso del giudizio sono sopravvenuti provvedimenti del giudice dell'esecuzione (es. nomina di unico giudice, assegnazioni parziali), il giudice chiamato a rinnovare il processo dovrà valutare se tali eventi hanno estinto o modificato l'interesse delle parti e se la materia del contendere è in tutto o in parte venuta meno.
  • La mancata riunione di procedimenti esecutivi su medesimi crediti può essere eccepita come vizio del procedimento; tuttavia la soluzione praticabile è la chiamata congiunta o la riunione dei procedimenti e l'integrazione del contraddittorio prima di una decisione sul merito.
  • In analoghe controversie cautelarsi sempre che tutti i terzi addetti al pagamento (e gli altri creditori interessati) siano evocati nel giudizio di opposizione per evitare rischi di nullità e di rinnovo del processo.

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