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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35012/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28360/2019, relativa alla conferma in sede di merito (CTR Toscana e CTP Livorno) di un avviso di rettifica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per recuperi daziari su importazione di componenti in acciaio inossidabile. I ricorrenti deducono cinque motivi: (1) omissione di esame di atti e uso dei rapporti OLAF senza rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) errore nella percezione dei fatti e travisamento di giurisprudenza UE (art. 220 CDC e caso Vaists) con riguardo all'errore attivo delle autorità doganali del paese di esportazione e all'affidamento legittimo; (3) mancata considerazione di pronuncia penale assolutoria del legale rappresentante (atto sopravvenuto depositato ex art. 380 bis c.p.c.); (4) confusione tra paese di origine e paese di esportazione e errata applicazione intertemporale del dazio antidumping; (5) errore sulla conoscibilità da parte dell'importatore dell'indagine UE (datazione delle indagini: ricorrenti sostengono 15/06/2012 invece di 2010).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione dichiarandolo inammissibile e/o infondato. Ha ritenuto che le censure prospettate costituiscono errori di giudizio o contestazioni di valutazione probatoria non riconducibili al rimedio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., il quale è riservato a errori di fatto immediatamente percepibili, essenziali e decisivi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sui limiti della revocazione, ha escluso la necessità/ammissibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE nel procedimento di revocazione e ha ritenuto non decisiva l'assoluzione penale rispetto alle valutazioni doganali e fiscali. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100 oltre spese prenotate a debito; dà atto dei presupposti processuali per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 220 CDC

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'esimente per buona fede/diligenza dell'importatore; la Corte ha ritenuto che la questione attenga a valutazione dei fatti e non a errore revocatorio, dunque la presunta applicazione erronea dell'art. 220 è un tema di giudizio non proponibile in revocazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Norma fondante il rimedio revocatorio per errore di fatto: la Corte ha applicato i criteri restrittivi (errore di percezione o svista materiale, incontrovertibilità, immediatezza, essenzialità e decisività) e ha escluso che i motivi dedotti soddisfino tali requisiti

  • art. 391‑bis c.p.c.

    Combinato con l'art. 395 n.4 per regolare la revocazione in Cassazione; la Corte ha richiamato la limitazione della revocazione agli specifici errori di fatto e non agli errori di diritto o di valutazione

  • art. 239 CDC

    Menzi onato nella critica circa la data di efficacia delle norme UE o delle indagini comunitarie; la Corte ha ritenuto la censura riconducibile a valutazione di diritto/giudizio non idonea alla revocazione

  • art. 380‑bis c.p.c.

    Norma sul deposito di memorie illustrative; la Corte ha osservato che l'omesso esame di memoria può costituire errore revocatorio solo se la parte dimostri la decisività del contenuto, cosa non avvenuta

  • Carta dei Diritti dell'Unione Europea, art. 41

    Richiamata dai ricorrenti in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto la censura non risolutiva ai fini della revocazione poiché riguarda valutazioni procedurali/di giudizio

  • art. 111 Cost.

    Citato dalla Corte a supporto del principio che il sistema delle impugnazioni può limitare la revocazione per motivi di stabilità del diritto e dell'ordinata amministrazione della giustizia

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Riferimento alle modalità di versamento delle spese processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

  • D.P.R. 43/1973, art. 295, comma 2

    Richiamato nel contesto del procedimento penale connesso per spiegare la perdita dell'aggravante e la non sovrapponibilità delle questioni penali con quelle doganali/fiscali

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto immediatamente percepibili, incontrovertibili negli atti e decisivi per la decisione; critiche alla valutazione delle prove o interpretazioni giuridiche sono inammissibili
  • L'omesso esame di memorie o documenti depositati in Cassazione può costituire motivo revocatorio solo se la parte dimostra la decisività di tali atti per un esito diverso; altrimenti è vizio di motivazione non sindacabile in revocazione
  • Le questioni che riguardano l'interpretazione del diritto comunitario o la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, se configurate come errori di giudizio o valenze probatorie, non sono risolte in sede di revocazione; il rinvio pregiudiziale non è una via tipica del rimedio revocatorio
  • La presenza di un procedimento penale con pronuncia favorevole non determina automaticamente la revoca di atti amministrativi o sentenze tributarie; occorre che il giudicato penale sia direttamente determinante e incontrovertibile rispetto alla questione decisiva nel giudizio civile/amministrativo
  • Le contestazioni sull'applicazione intertemporale di norme comunitarie o sull'individuazione del paese di origine/esportazione sono, in primo luogo, questioni di diritto e di valutazione fattuale che non rientrano nel ristretto ambito della revocazione
  • L'utilizzo nei procedimenti nazionali di rapporti investigativi dell'OLAF può essere valutato dalle autorità nazionali; le doglianze sulla loro utilizzabilità attengono alla valutazione probatoria più che a un errore di fatto incontestabile

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