Cassazione Civile, Sentenza n. 35012/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28360/2019, relativa alla conferma in sede di merito (CTR Toscana e CTP Livorno) di un avviso di rettifica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per recuperi daziari su importazione di componenti in acciaio inossidabile. I ricorrenti deducono cinque motivi: (1) omissione di esame di atti e uso dei rapporti OLAF senza rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) errore nella percezione dei fatti e travisamento di giurisprudenza UE (art. 220 CDC e caso Vaists) con riguardo all'errore attivo delle autorità doganali del paese di esportazione e all'affidamento legittimo; (3) mancata considerazione di pronuncia penale assolutoria del legale rappresentante (atto sopravvenuto depositato ex art. 380 bis c.p.c.); (4) confusione tra paese di origine e paese di esportazione e errata applicazione intertemporale del dazio antidumping; (5) errore sulla conoscibilità da parte dell'importatore dell'indagine UE (datazione delle indagini: ricorrenti sostengono 15/06/2012 invece di 2010).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione dichiarandolo inammissibile e/o infondato. Ha ritenuto che le censure prospettate costituiscono errori di giudizio o contestazioni di valutazione probatoria non riconducibili al rimedio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., il quale è riservato a errori di fatto immediatamente percepibili, essenziali e decisivi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sui limiti della revocazione, ha escluso la necessità/ammissibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE nel procedimento di revocazione e ha ritenuto non decisiva l'assoluzione penale rispetto alle valutazioni doganali e fiscali. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100 oltre spese prenotate a debito; dà atto dei presupposti processuali per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 220 CDC
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'esimente per buona fede/diligenza dell'importatore; la Corte ha ritenuto che la questione attenga a valutazione dei fatti e non a errore revocatorio, dunque la presunta applicazione erronea dell'art. 220 è un tema di giudizio non proponibile in revocazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
Norma fondante il rimedio revocatorio per errore di fatto: la Corte ha applicato i criteri restrittivi (errore di percezione o svista materiale, incontrovertibilità, immediatezza, essenzialità e decisività) e ha escluso che i motivi dedotti soddisfino tali requisiti
art. 391‑bis c.p.c.
Combinato con l'art. 395 n.4 per regolare la revocazione in Cassazione; la Corte ha richiamato la limitazione della revocazione agli specifici errori di fatto e non agli errori di diritto o di valutazione
art. 239 CDC
Menzi onato nella critica circa la data di efficacia delle norme UE o delle indagini comunitarie; la Corte ha ritenuto la censura riconducibile a valutazione di diritto/giudizio non idonea alla revocazione
art. 380‑bis c.p.c.
Norma sul deposito di memorie illustrative; la Corte ha osservato che l'omesso esame di memoria può costituire errore revocatorio solo se la parte dimostri la decisività del contenuto, cosa non avvenuta
Carta dei Diritti dell'Unione Europea, art. 41
Richiamata dai ricorrenti in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto la censura non risolutiva ai fini della revocazione poiché riguarda valutazioni procedurali/di giudizio
art. 111 Cost.
Citato dalla Corte a supporto del principio che il sistema delle impugnazioni può limitare la revocazione per motivi di stabilità del diritto e dell'ordinata amministrazione della giustizia
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Riferimento alle modalità di versamento delle spese processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
D.P.R. 43/1973, art. 295, comma 2
Richiamato nel contesto del procedimento penale connesso per spiegare la perdita dell'aggravante e la non sovrapponibilità delle questioni penali con quelle doganali/fiscali
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto immediatamente percepibili, incontrovertibili negli atti e decisivi per la decisione; critiche alla valutazione delle prove o interpretazioni giuridiche sono inammissibili
- L'omesso esame di memorie o documenti depositati in Cassazione può costituire motivo revocatorio solo se la parte dimostra la decisività di tali atti per un esito diverso; altrimenti è vizio di motivazione non sindacabile in revocazione
- Le questioni che riguardano l'interpretazione del diritto comunitario o la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, se configurate come errori di giudizio o valenze probatorie, non sono risolte in sede di revocazione; il rinvio pregiudiziale non è una via tipica del rimedio revocatorio
- La presenza di un procedimento penale con pronuncia favorevole non determina automaticamente la revoca di atti amministrativi o sentenze tributarie; occorre che il giudicato penale sia direttamente determinante e incontrovertibile rispetto alla questione decisiva nel giudizio civile/amministrativo
- Le contestazioni sull'applicazione intertemporale di norme comunitarie o sull'individuazione del paese di origine/esportazione sono, in primo luogo, questioni di diritto e di valutazione fattuale che non rientrano nel ristretto ambito della revocazione
- L'utilizzo nei procedimenti nazionali di rapporti investigativi dell'OLAF può essere valutato dalle autorità nazionali; le doglianze sulla loro utilizzabilità attengono alla valutazione probatoria più che a un errore di fatto incontestabile
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