Cassazione Civile, Ordinanza n. 27819/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato in aumento il reddito imponibile di una società, negando la deducibilità di una perdita su credito contabilizzata in relazione all’escussione di una fideiussione da essa prestata. In fatto, la società aveva rilasciato nel 2009 una fideiussione di 3 milioni di euro a garanzia del fido concesso a un’altra società; per tale garanzia aveva anche emesso fattura per 20.000 euro verso la società garantita. Dopo varie vicende societarie della debitrice principale, la banca escuteva la fideiussione e la società garante chiedeva l’ammissione al passivo della procedura concorsuale per il credito derivante sia dalla garanzia escussa sia dal corrispettivo pattuito. La società contabilizzava poi la perdita su crediti e la deduceva negli esercizi successivi, ma l’Ufficio riteneva l’operazione estranea all’attività d’impresa e quindi indeducibile. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 84 TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la facoltà di riporto della perdita nei periodi successivi senza valutare la legittimità della deduzione nel merito e lamentando anche profili di giudicato esterno e di motivazione per relationem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la fideiussione fosse inerente all’attività d’impresa perché inserita in una strategia commerciale volta ad acquisire un cliente importante, e che la CTR non avesse valorizzato la documentazione prodotta, in particolare una lettera di intenti e gli atti che avrebbero dimostrato la futura collaborazione commerciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che non aveva negato in astratto il riporto della perdita, ma aveva escluso in radice la deducibilità del costo; inoltre, le ulteriori censure erano ritenute generiche o non supportate, e non risultavano neppure i presupposti per invocare un giudicato esterno o per contestare validamente la motivazione per relationem. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove: la CTR aveva infatti escluso in concreto l’inerenza dell’operazione, ritenendo non dimostrata la reale esistenza dell’accordo commerciale e la coerenza dell’operazione con l’oggetto sociale e con una gestione aziendale prudente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. Dal testo emerge anche l’ulteriore statuizione sugli obblighi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte non entra nel merito dell’operatività della disposizione, perché il motivo che la richiama è ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi e per genericità delle censure.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
La deducibilità del costo presuppone il requisito dell’inerenza; quando l’operazione è ritenuta estranea alla gestione aziendale e non adeguatamente provata nella sua giustificazione economico-commerciale, il costo può essere disconosciuto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge una censura che in realtà mira a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che, pur evocando una norma di diritto, non attacca la reale ragione della decisione.
- La deduzione di una perdita o di un costo in ambito fiscale richiede la verifica dell’inerenza all’attività d’impresa; se il giudice di merito accerta in concreto l’estraneità dell’operazione alla gestione aziendale, il relativo costo può essere negato.
- La contestazione che richiede una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie non può essere proposta come violazione di legge in sede di legittimità.
- L’inerenza di un’operazione straordinaria o finanziaria non può essere affermata in astratto sulla base della sola potenzialità strategica: occorre una dimostrazione concreta della sua connessione con l’attività imprenditoriale e con un effettivo supporto documentale.
- La motivazione per relationem dell’atto impositivo non è di per sé viziata quando il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza dell’atto richiamato.
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