Cassazione Penale, Sentenza n. 12183/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mannella ha impugnato sostenendo travisamento probatorio e insufficienza del quadro probatorio rispetto alla sua partecipazione alla distrazione di denaro, lamentando che la qualificazione formale di amministratore unico non corrispondeva a un ruolo consapevole nella condotta delittuosa. Marini ha dedotto errata valutazione giuridica e probatoria (contestando la qualificazione di amministratore di fatto), vizio di motivazione e aspecificita' dei motivi, violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata considerazione del dubbio ragionevole e, infine, violazione dell'art. 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sollevate richiedevano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimita' e che le ricostruzioni alternative proposte dagli imputati fossero basate su congetture non inconfutabili. Per Marini la Corte ha confermato che il giudizio di merito si era fondato su una pluralita' di fonti convergenti e su riscontri da persone prive di interesse, e che le contestazioni relative alle attenuanti erano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Per Mannella la Corte ha ritenuto che gli elementi ritenuti probatori dai giudici di merito dimostravano la consapevolezza della destinazione del denaro. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00
Norme richiamate
Regola i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato i criteri dell'art.606 per rigettare i motivi che impongono rivalutazioni di merito o che non dimostrano manifesti vizi di logica nella motivazione
Richiama il requisito della manifesta illogicita' della motivazione: la cassazione interviene solo se la ricostruzione alternativa e il dubbio sono inconfutabili e desumibili dagli atti di causa, non se sono mere ipotesi alternative
Principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non fosse adeguatamente prospettata e non comprovasse l'esistenza di un ragionevole dubbio decisivo
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'apprezzamento delle attenuanti e' di merito e non sindacabile in sede di legittimita', salvo motivazione manifestamente illogica
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (norme fallimentari: artt. 216, 219, 223)
Le disposizioni del regio decreto inerenti i reati fallimentari sono state richiamate in relazione ai capi di imputazione; la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio fosse sufficiente a integrare gli estremi delle fattispecie (bancarotta patrimoniale e documentale)
Citato dal ricorrente per questioni di natura giuridico-penale; la Corte non ha ritenuto provata l'erronea applicazione della disciplina segnalata, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato la qualifica di amministratore di fatto
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione di responsabilita' sulla base degli elementi probatori e delle dichiarazioni corroborate
La Corte ha valorizzato l'acquisizione di dichiarazioni ex art.512 (dichiarazioni del deceduto Iacovitti) come elementi corroboranti, purché riscontrati da altre fonti neutre
art. 111 Cost., artt. 192 e 546 c.p.p.
Richiamati in ordine ai criteri di valutazione della prova e al diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero violati dalla motivazione dei giudici di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione del quadro probatorio sono inammissibili se si limitano a proporre ipotesi alternative non inconfutabili
- Per contestare in cassazione la valutazione delle prove e ottenere l'annullamento per manifesta illogicita', la ricostruzione alternativa deve essere sostenuta da elementi desumibili dagli atti e non da congetture
- Le dichiarazioni di collaboratori o coimputati possono essere ritenute efficaci se corroborate da riscontri estranei e neutrali (es. dipendenti, funzionario di banca); la convergenza di piu' fonti rafforza la prova
- La qualifica di amministratore di fatto richiede prova della gestione effettiva e continuativa; tuttavia puo' essere desunta da elementi indiziari convergenti e da comportamenti gestori ripetuti
- La prescrizione del dubbio ragionevole (art.533 c.p.p.) in sede di legittimita' e' derogata solo quando emergano lacune o illogicita' decisive nella motivazione, non per mere contestazioni di merito
- La concessione delle attenuanti generiche e' un apprezzamento di fatto del giudice di merito e puo' essere sindacata in cassazione solo se la motivazione e' manifestamente carente o contraddittoria
- Nei reati fallimentari la prova probatoria spesso si fonda su tracciabilita' dei movimenti, destino del denaro, dichiarazioni e atti gestori: la loro concorrenza puo' legittimare la responsabilita' penale anche in assenza di un documento unico ricostruente
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