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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato su accordo delle parti la pena inflitta a due imputati in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 5.164,00 di multa ciascuno per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Gli imputati proponevano poi due ricorsi identici per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione di legge per la mancata applicazione del minimo della pena. La doglianza riguardava quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio, e non la formazione del consenso al concordato, né un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, né una pena illegale nei limiti richiamati dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché il motivo proposto atteneva soltanto alla mancata applicazione del minimo edittale e non denunciava una pena fuori legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità. Ne è conseguita la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non consente censure sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Non è deducibile, nel perimetro del ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo i limiti richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata senza formalità.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice contestata per i fatti in materia di stupefacenti.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata per il fatto di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 110 c.p.

    Contestazione del concorso di persone nei reati ascritti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un oggetto ristretto e non può essere utilizzato per riesaminare questioni di merito già coperte dall'accordo tra le parti.
  • La censura sulla pena è ammissibile solo se la sanzione è illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non è sufficiente dedurre la mancata applicazione del minimo edittale.
  • Nel concordato in appello il contenuto dell'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, con preclusione della contestazione della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un motivo non consentito in materia di concordato in appello, la Corte può dichiararla senza formalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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