Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29322/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, quale reddito di partecipazione in capo a una socia al 50% di una società in nome collettivo cessata, la differenza da recesso determinata dall’assegnazione alla socia di immobili aziendali di valore superiore a quello attribuito nel riparto. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato; in appello la decisione è stata confermata, ritenendo legittimo l’accertamento ai sensi degli artt. 20-bis e 47, comma 7, T.U.I.R., e ritenendo irrilevanti, ai fini dell’abbattimento della differenza da recesso, i costi sostenuti per costruzione e ristrutturazione degli immobili perché finanziati dal padre delle socie e qualificati come donazione in loro favore. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 47, comma 5, T.U.I.R. e norme collegate, sostenendo che le somme versate dal padre, essendo donazioni alle figlie socie, dovessero considerarsi come versamenti delle socie alla società e quindi rilevare per ridurre la differenza da recesso; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su un fatto, la provenienza delle somme da un terzo, non posto dall’Ufficio a base dell’accertamento; con il terzo ha lamentato violazione degli artt. 99, 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per omessa o apparente motivazione e per adesione acritica alle conclusioni di primo grado, senza spiegare la contraddizione interna della tesi della donazione paterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello fosse affetta da un vizio di motivazione rilevante come nullità, perché la motivazione risultava intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare la reale ratio decidendi. In particolare, la CTR aveva da un lato evocato la regola secondo cui, per sterilizzare la differenza da recesso, sono rilevanti gli apporti della società o dei soci; dall’altro aveva escluso la rilevanza delle somme provenienti dal padre, pur qualificandole come donazione alle figlie socie, in modo incompatibile e non chiarito. Il primo e il secondo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o l’apparenza della motivazione, o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, integra nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, in relazione al dedotto vizio motivazionale.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di omessa motivazione della decisione d’appello.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma processuale violata per l’utilizzo di un fatto non posto a base della pretesa e per il mancato rispetto del perimetro devolutivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per asserita ultrapetizione o pronuncia su fatto non dedotto dall’Ufficio.

  • art. 47, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che le somme versate dal terzo, essendo donazioni alle socie, dovessero essere trattate come apporti rilevanti ai fini della sterilizzazione della differenza da recesso.

  • art. 20-bis T.U.I.R.

    Norma centrale della controversia: disciplina la tassazione dei redditi compresi nelle somme o nei beni attribuiti ai soci o eredi in caso di recesso, rinviando, per quanto compatibile, all’art. 47, comma 7, T.U.I.R.

  • art. 47, comma 7, T.U.I.R.

    Disposizione utilizzata per determinare la parte imponibile delle somme o del valore dei beni ricevuti dal socio recedente, limitando la tassazione alla quota eccedente il prezzo di acquisto o sottoscrizione delle partecipazioni.

  • art. 45 T.U.I.R.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in collegamento sistematico con le norme sulla determinazione del reddito imponibile.

  • art. 44 T.U.I.R.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo nel quadro delle norme sulla qualificazione dei redditi.

  • art. 86 T.U.I.R.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo nel quadro delle norme sulla qualificazione dei redditi.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, perplessa o affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire di individuare la ratio decidendi.
  • In tema di tassazione della differenza da recesso del socio di società di persone, l’art. 20-bis T.U.I.R. qualifica come redditi di partecipazione le somme o il valore normale dei beni attribuiti al socio e, ai fini della determinazione dell’imponibile, rinvia alle regole dell’art. 47, comma 7, T.U.I.R.; la tassazione riguarda la parte eccedente il prezzo di acquisto o di sottoscrizione della partecipazione.
  • Quando il giudice d’appello fonda la decisione su una qualificazione fattuale che si pone in tensione con le premesse logiche della stessa motivazione, la sentenza è cassabile per nullità della motivazione, indipendentemente dalla correttezza nel merito della soluzione adottata.
  • Se la decisione impugnata è cassata per vizio motivazionale decisivo, i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa tributaria restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.