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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33578/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice deducendo di aver svolto, dal maggio 2007, mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. con la corrispondente qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento dal 1 agosto 2007 e la condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la prescrizione eccepita dalla società non decorresse durante il rapporto di lavoro e condannando la società al pagamento delle differenze sin dal 1 maggio 2007. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, insistendo sull'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e contestando quindi la decorrenza non già dalla cessazione del rapporto ma, almeno per i ratei più risalenti, in epoca anteriore. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi ai ratei di maggio e giugno 2007. Richiamando il principio secondo cui, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, ha ritenuto prescritti i ratei maturati prima del 18 luglio 2007, poiché il ricorso introduttivo di primo grado era stato depositato solo il 15 marzo 2017 e non risultavano atti interruttivi anteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha dichiarato prescritti i ratei di maggio e giugno 2007, confermando per il resto la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 luglio 2007 con gli accessori di legge. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e per la restante metà poste a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro, il cui decorso, per i diritti non ancora prescritti al momento della riforma, viene fatto decorrere dalla cessazione del rapporto in base al principio affermato dalla Corte.

  • art. 2935 c.c.

    Usato in combinato disposto con l'art. 2948, n. 4, c.c. per individuare il momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi il dies a quo della prescrizione.

  • l. n. 92 del 2012

    Assunta come discrimine temporale: per i diritti non prescritti alla sua entrata in vigore, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato insieme alla l. n. 92 del 2012 per descrivere il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conseguente mancanza di un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dare atto del deposito delle memorie illustrative in vista della camera di consiglio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto necessari.

Massime di principio

  • Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non dal suo svolgimento in corso.
  • In presenza di un accertamento già completo in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., quando l'unico ulteriore effetto sia l'applicazione della regola giuridica corretta.
  • Nei giudizi per differenze retributive, l'eccezione di prescrizione va verificata con riferimento ai singoli ratei e agli eventuali atti interruttivi; in assenza di atti interruttivi, i ratei maturati prima del termine rilevante risultano prescritti.
  • La disciplina della stabilità del rapporto di lavoro incide sulla decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi: ove manchi una tutela idonea a garantire stabilità al rapporto, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto per i crediti non ancora prescritti alla data di riforma.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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