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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5615/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) per vari motivi: 1) mancata conoscenza del processo per presunta notificazione tardiva del decreto di citazione al difensore (dedotto ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.); 2) mancato riconoscimento dell'assistenza dell'interprete per presunta ignoranza della lingua italiana; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (dedotto da entrambi, in forma sovrapponibile); 4) (per Aziba) esclusione del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.; 5) censura sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha ritenuto legittime le motivazioni dei giudici di merito: la notificazione del decreto di citazione è valida perché, dopo l'impossibilità di perfezionamento al domicilio dichiarato, l'atto è stato consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il procedimento in assenza non esclude l'esistenza di conoscenza del processo quando vi sia elezione di domicilio e/o nomina di difensore; il diritto all'interprete non sorge automaticamente per lo status di straniero ma solo se risulti l'ignoranza della lingua italiana, fatto non provato nel caso; la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa in ragione della quantità (seppur modesta, non marginale), della varietà delle sostanze sequestrate e delle modalità di occultamento in zona nota di spaccio; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono adeguatamente motivate; l'addebito di concorso per Aziba è confermato dalla valutazione che la sua presenza e comportamento avevano la funzione di 'palo' e quindi un contributo volontario alla commissione del reato. Conseguentemente la condanna originaria (per la detenzione di gr. 8,225 di marijuana, gr. 0,563 di cocaina e gr. 0,163 di eroina) è confermata e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese (e delle eventuali altre statuizioni di legge).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti in relazione a quantità; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e ha escluso la lieve entità/particolare tenuità per le quantità e le modalità di occultamento e commercialità implicite

  • cod. proc. pen., art. 420-quater

    Richiama la tutela processuale dell'imputato e la possibile impugnazione per mancata conoscenza: la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché la notificazione al difensore ex art.161 c.p.p. è stata valida

  • cod. proc. pen., art. 161, comma 4

    Prevede la consegna dell'atto al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato non possa perfezionarsi; la Corte l'ha applicata per ritenere legittima la conoscenza del processo

  • cod. proc. pen., art. 143

    Regola l'assistenza dell'interprete: la Corte sottolinea che l'interpretariato non è automatico per lo straniero ma richiede prova dell'ignoranza della lingua italiana

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha distinto questa fattispecie dalla lieve entità prevista nel DPR 309/90 e ha ritenuto che i presupposti non ricorressero per le quantità e le modalità del caso

  • cod. pen., art. 110

    Disciplina il concorso di persone nel reato: la Cassazione conferma che la 'presenza' con funzione di controllo/palo può costituire contributo volontario idoneo a integrare il concorso

  • cod. pen., art. 62-bis

    Attenuanti generiche: la mancata applicazione è rimessa alla valutazione di merito e può essere confermata in cassazione se adeguatamente motivata

  • cod. pen., art. 132

    Determinazione della pena: la scelta del giudice di merito è discrezionale e censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione

Massime di principio

  • La notificazione al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è valida quando la notifica non può perfezionarsi al domicilio dichiarato e la dichiarazione di domicilio non è stata regolarmente variata; ciò può escludere la 'mancata conoscenza' del processo.
  • La celebrazione del processo in assenza non implica automaticamente l'ignoranza incolpevole: l'elezione di domicilio o la nomina del difensore possono essere prova che l'imputato era a conoscenza del procedimento, anche se in fase iniziale.
  • Il diritto all'interprete non è riconosciuto automaticamente per ogni straniero: deve emergere, con elementi probatori, l'effettiva incapacità dell'imputato di comprendere l'italiano.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) e la disciplina sulla lieve entità nel DPR 309/90 sono autonome e richiedono accertamenti distinti; quantità, varietà delle sostanze, modalità di occultamento e contesto di spaccio possono escludere la tenuità.
  • La quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono esercizi discrezionali del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione adeguata o sussistono errori di diritto evidenti.
  • Il concorso di persone (art.110 c.p.) può essere integrato anche da una 'presenza' che svolga funzione concreta di ausilio (es. palo/controllo della zona), purché emerga volontarietà e un contributo che agevoli l'illecito.
  • In sede di Cassazione è preclusa la riedizione dei fatti e della prova già valutati dal giudice del merito, salvo vizi di motivazione o errori di diritto individuabili nel provvedimento impugnato.

Testo integrale

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