Cassazione Civile, Sentenza n. 35962/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente agiva per il pagamento di una fattura (€1.620,00) per lavori eseguiti in subappalto. La convenuta rifiutava il pagamento invocando l'inadempimento del subappaltatore e la responsabilità solidale del subcommittente, segnalando la mancata prova della regolarità contributiva dei dipendenti del subappaltatore (richiamando, tra l'altro, art. 35 d.l. 223/2006 e d.lgs. 276/2003 e l'art. 1676 c.c.). Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda del ricorrente ritenendo legittimo il rifiuto di pagamento in presenza di dubbi sui lavoratori impiegati e sulla regolarità contributiva, con richiamo sia all'art.1676 c.c. sia all'art.29 co.2 del d.lgs.276/2003 (solidarietà biennale). Il ricorrente ha quindi impugnato in cassazione tale decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente. Sul merito ha affermato che l'art.1676 c.c. rende il committente solidalmente obbligato solo fino alla concorrenza del debito che questi abbia ancora verso l'appaltatore: dunque non può giustificare una sospensione indefinita del pagamento se il subcommittente non è più debitore. Quanto all'art.29 co.2 d.lgs.276/2003 (solidarietà biennale), la Corte ha rilevato che, anche se applicabile, la responsabilità per i crediti dei lavoratori è soggetta a un termine di decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto e che per i crediti previdenziali operano termini prescrizionali (es. cinque anni per i contributi). Nella vicenda il termine biennale e/o i termini prescrizionali erano decorso alla data dell'appello e non risultavano richieste (neanche stragiudiziali) da parte dei lavoratori o degli enti; pertanto l'eccezione di inadempimento opposta dalla convenuta non era giustificata. La sentenza impugnata è cassata e rinviata al Tribunale di Ancona, con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L'art.1676 c.c. pone una solidarietà del committente con l'appaltatore nei confronti dei lavoratori ausiliari, ma la responsabilità del committente opera entro il limite del debito che il committente stesso vanti ancora verso l'appaltatore: se il committente ha estinto il proprio debito verso l'appaltatore, la responsabilità solidale si esaurisce e non giustifica il rifiuto indefinito del pagamento.
art. 29 co. 2, d.lgs. 276/2003
salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
La norma introduce una responsabilità solidale autonoma e più ampia rispetto all'art.1676 c.c., che consente ai lavoratori dell'appaltatore/subappaltatore di agire contro il committente entro un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto; tuttavia questo diritto si estingue se il termine di decadenza è decorso senza che i lavoratori abbiano proposto richieste.
art. 35 d.l. 223/2006 (conv. l. 248/2006)
Prevedeva meccanismi di responsabilità del committente per ritenute fiscali e la possibilità di sospendere il pagamento fino all'acquisizione di documentazione che comprovasse la regolarità contributiva del subappaltatore; nel caso di specie tale normativa non era applicabile ratione temporis.
Citata in relazione ai termini prescrizionali dei crediti previdenziali: fornisce il riferimento al termine prescrizionale decennale/quinquennale per i contributi, che opera a differenza della decadenza biennale prevista per le pretese retributive dei lavoratori.
Richiamato nel ricorso iniziale; disciplina l'eccezione di inadempimento (exceptio non adimpleti contractus) come principio generale, ma la sua applicazione va considerata insieme alle norme speciali sulla solidarietà tra committenti e appaltatori.
Norma procedurale invocata nel ricorso per lamentare omessa pronuncia su motivo di gravame; disciplina l'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni sollevate dalle parti.
Massime di principio
- L'art.1676 c.c. rende il committente solidalmente obbligato nei confronti degli ausiliari/appaltatori solo entro il limite del debito che il committente ha ancora verso l'appaltatore: se il committente ha estinto il proprio debito, la solidarietà non giustifica il rifiuto di pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
- L'art.29 co.2 d.lgs.276/2003 stabilisce una responsabilità solidale autonoma del committente per i crediti dei lavoratori dell'appaltatore/subappaltatore ma soggetta a una decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto: se il biennio è decorso e non sono state avanzate richieste, il committente non può legittimamente rifiutare il pagamento.
- Per i crediti previdenziali operano termini prescrizionali (es. cinque anni per i contributi indicati dalla giurisprudenza e dalla normativa di settore): in assenza di azioni o richieste degli enti entro tali termini, l'eccezione di inadempimento è infondata.
- Prima di sospendere o trattenere un pagamento, il committente dovrebbe verificare documentalmente la sussistenza di pretese effettive e i termini entro cui tali pretese possono essere esercitate (richieste stragiudiziali o giudiziali): l'assenza di contestazioni attive rende ingiustificato il rifiuto.
- Errori formali nell'indicazione del codice fiscale o la cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese non invalidano automaticamente l'azione di credito della persona fisica che era titolare dell'impresa; va valutata l'identità sostanziale del creditore.
- La strategia difensiva del committente fondata solo su generiche ragioni di possibile futura pretesa dei lavoratori è rischiosa: occorre documentare l'esistenza di richieste o provare la persistenza del proprio debito verso l'appaltatore per poter sospendere il pagamento.
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