Cassazione Penale, Ordinanza n. 17148/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per importazione di due chilogrammi di cocaina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo e non come reato consumato, poiché l'arresto in flagranza dei cedenti aveva impedito la materiale consegna della droga. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione di pericolosità sociale e l'applicazione della misura di sicurezza, osservando che dopo i fatti non vi erano stati altri procedimenti a suo carico e che la sua condotta personale, familiare e sociale sarebbe stata impeccabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio richiamato, il reato in materia di stupefacenti si consuma già con l'accordo tra le parti sulla cessione, purché siano definiti gli elementi essenziali della vendita; non è necessaria la traditio della sostanza. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che la trattativa aveva riguardato in modo specifico quantità, prezzo, modalità di consegna e pagamento, oltre alla rivendita a terzi e al guadagno atteso. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la pericolosità sociale è stata desunta non solo dai precedenti, ma dalla personalità dell'imputato e dalla sua inserzione in un contesto criminale organizzato con metodi collaudati e contatti internazionali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90
Integra il reato anche l'accordo concluso per la cessione di stupefacente, quando siano già definiti gli elementi essenziali dell'operazione, senza necessità della consegna materiale della droga.
La configurabilità del tentativo è esclusa quando la trattativa abbia già raggiunto un accordo completo sulla cessione, rendendo il fatto consumato.
La pericolosità sociale può essere valutata sulla base della personalità del soggetto e del contesto fattuale, non soltanto dei precedenti penali.
La valutazione della pericolosità e del trattamento conseguente deve fondarsi su una complessiva considerazione della personalità dell'imputato e dei fatti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di cessione di stupefacenti, il reato è consumato quando le parti abbiano raggiunto un accordo completo sugli elementi essenziali dell'operazione; la consegna materiale della sostanza non è necessaria ai fini della consumazione.
- La qualificazione del fatto come tentativo è incompatibile con la prova di un accordo già perfezionato su quantità, prezzo, modalità di consegna e pagamento della droga.
- La valutazione della pericolosità sociale può essere sorretta da una lettura complessiva della personalità dell'agente e del contesto criminale di inserimento, non essendo limitata ai soli precedenti penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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