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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 10180 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Preavviso di fermo amministrativo - Autonoma impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contesta la pretesa tributaria sottostante al preavviso di fermo amministrativo e chiede di poterla sottoporre al controllo del giudice tributario. La questione riguarda l'autonoma impugnabilità del preavviso, anche se non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La sentenza afferma che il preavviso di fermo amministrativo relativo a una pretesa tributaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Esso costituisce infatti un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva e determina un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. L'elenco degli atti impugnabili dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 deve essere interpretato estensivamente, in ragione delle esigenze di tutela del contribuente, dei principi costituzionali e dell'ampliamento della giurisdizione tributaria. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul punto dell'impugnabilità.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Il preavviso determina un interesse concreto e attuale del contribuente a ottenere il controllo giudiziale sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria.

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

    L'elenco deve essere interpretato in senso estensivo e non impedisce l'impugnazione di atti, come il preavviso di fermo amministrativo, che rendono attuale la pretesa tributaria e incidono sulla posizione del contribuente.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Ampliamento della giurisdizione tributaria.

    L'ampliamento della giurisdizione tributaria sostiene la possibilità di sottoporre al giudice tributario gli atti connessi a pretese fiscali, anche quando non espressamente elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Un atto dell'agente della riscossione può essere impugnabile anche se non è espressamente previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, quando rende concreta e attuale una pretesa tributaria e produce un effetto pregiudizievole per il contribuente.
  • Il preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari è autonomamente contestabile davanti al giudice tributario, senza dover attendere l'iscrizione effettiva del fermo.
  • L'impugnazione può riguardare anche la legittimità sostanziale della pretesa fiscale sottostante, oltre ai vizi propri del preavviso o della procedura di riscossione.
  • La tutela giurisdizionale deve essere interpretata in modo effettivo e sostanziale: gli atti prodromici che rendono attuale il rischio di una misura esecutiva o cautelare non possono essere sottratti al controllo giudiziale solo perché non nominati espressamente dalla legge.

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