Sentenza del 16/12/2015 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Lodi
REGISTRO - Revoca agevolazioni prima casa - Avviso di liquidazione - Contraddittorio preventivo - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di liquidazione sostenendo, in particolare, che avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio preventivo con il contribuente, in applicazione delle garanzie previste dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto non necessario instaurare il contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni "prima casa". Le garanzie dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applicano infatti esclusivamente agli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, fattispecie non ricorrente nel caso esaminato.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione garantisce il contraddittorio preventivo dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, ma la sua applicazione è limitata agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati presso locali destinati ad attività economiche o professionali. Non si estende automaticamente agli avvisi di liquidazione per la revoca delle agevolazioni "prima casa".
Massime di principio
- La revoca delle agevolazioni fiscali "prima casa" può essere contestata mediante avviso di liquidazione senza che l'Amministrazione debba necessariamente instaurare un contraddittorio preventivo.
- Il contraddittorio previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera principalmente in presenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti presso locali destinati ad attività d'impresa, professionali o assimilate.
- Non ogni atto impositivo o di recupero fiscale richiede un contraddittorio preventivo: occorre verificare la specifica natura dell'atto e il procedimento che ha condotto alla sua emissione.
- In caso di avviso di liquidazione fondato sulla decadenza da un'agevolazione fiscale, l'assenza di un previo confronto con il contribuente non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
Testo integrale
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