Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998. L'accertamento le attribuiva, in qualità di socia al 95% di una società a ristretta base sociale, una quota degli utili extracontabili accertati nei confronti della società, con conseguente maggiore IRPEF, addizionale regionale, sanzioni e interessi. L'appello si fondava sulla presunta violazione del divieto di doppia imposizione, sul mancato riconoscimento del credito d'imposta e sull'insufficienza della prova fornita dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per la proposizione di motivi nuovi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello, ma lo ha respinto nel merito, confermando integralmente la sentenza di primo grado e la legittimità dell'accertamento. Il Collegio ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, considerata la ristretta base sociale e la partecipazione del 95% della contribuente. La presunzione poteva essere superata dimostrando che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti nella società, ma tale prova non è stata fornita. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla distribuzione presunta degli utili nelle società a ristretta base sociale - Cassazione, sentenza n. 10951 del 25 luglio 2002
Nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza della società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, l'appartenenza della società ad una cerchia familiare o ad un ristretto numero di soci può costituire, sul piano degli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione.
La ristretta composizione societaria può fondare una presunzione semplice secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, purché la presunzione sia supportata dalle circostanze del caso.
Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili - Cassazione, sentenza n. 25 del 3 marzo 2003
Il ristretto numero dei soci e il legame tra essi possono costituire elementi indiziari idonei a sostenere la presunta distribuzione degli utili non contabilizzati.
Principio giurisprudenziale sulla ristretta base sociale - Cassazione, Sezione V civile, sentenza n. 21415 dell'11 ottobre 2007
Nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
La presunzione non è considerata una vietata presunzione di secondo grado: il fatto noto è la ristretta base sociale, collegata al vincolo di solidarietà e al reciproco controllo tra i soci, mentre l'accertamento societario costituisce un elemento del ragionamento complessivo.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con base sociale molto ristretta, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, anche senza una prova diretta dell'effettivo incasso.
- La presunzione non opera automaticamente per il solo fatto dell'accertamento societario: deve essere collegata alla ristrettezza della compagine sociale e agli specifici rapporti tra i soci.
- Il socio può contrastare la presunzione fornendo una prova concreta che gli utili siano stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque non distribuiti; una mera contestazione generica normalmente non è sufficiente.
- La partecipazione societaria molto elevata, come il 95%, costituisce un elemento particolarmente rilevante nella valutazione presuntiva, ma non elimina la possibilità di fornire prova contraria.
- In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente la destinazione degli utili, la situazione finanziaria della società, eventuali reinvestimenti e l'assenza di disponibilità personali compatibili con la distribuzione presunta.
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