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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia ICIAP 1990, con cui era stata richiesta una maggiore imposta, comprensiva di soprattasse e interessi, pari a £ 658.920. L'ente sosteneva, in primo luogo, che il ricorso introduttivo fosse tardivo perché presentato oltre il termine di 60 giorni. Nel merito, affermava che la superficie tassabile dovesse essere quella dell'intero appartamento, pari a 65,82 mq, e non i 45,97 mq dichiarati dal contribuente, ritenendo comprese nell'"insediamento produttivo" anche le superfici strumentali. Il Comune aveva utilizzato la planimetria catastale e, soprattutto, la superficie dichiarata ai fini TARSU, sostenendo che quest'ultima consentisse di ricavare automaticamente la superficie utilizzata per l'attività professionale. Il contribuente contestava tale metodo, sostenendo che fosse necessaria una verifica concreta dell'effettiva superficie destinata allo studio professionale e che la superficie TARSU, riferita all'intero appartamento, non fosse automaticamente coincidente con quella ICIAP.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in sede di riassunzione dopo la cassazione della precedente sentenza, ha respinto il ricorso per riassunzione del Comune e ha confermato l'annullamento dell'accertamento ICIAP. Ha ritenuto che la superficie utilizzata per l'attività professionale non dovesse necessariamente coincidere con quella dichiarata ai fini TARSU e che l'accertamento comunale fosse pretestuoso e privo di adeguata motivazione. La documentazione prodotta dal contribuente, tra cui la planimetria catastale, le denunce tributarie e la scheda di rilevazione delle superfici, è stata ritenuta idonea a dimostrare la distinzione tra superficie complessiva dell'abitazione e superficie effettivamente destinata all'attività professionale. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 200,00 oltre accessori, se dovuti, nonché di euro 1.000,00 in favore della Corte di Cassazione per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • ICIAP - imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni

    La superficie tassabile deve essere riferita agli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale.

    La superficie rilevante ai fini ICIAP non coincide automaticamente con l'intera superficie dell'immobile o con quella dichiarata per altri tributi comunali, ma deve essere individuata in relazione all'effettivo utilizzo professionale.

  • TARSU - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

    Deve escludersi qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini della TARSU e quella che il contribuente dichiara ai fini dell'ICIAP.

    La superficie dichiarata ai fini TARSU, normalmente riferita all'intero immobile soggetto al servizio di raccolta dei rifiuti, non costituisce prova automatica della superficie utilizzata per l'attività professionale ai fini ICIAP.

  • Planimetria catastale

    Non è logico negare valore probatorio alla planimetria catastale che dallo stesso contribuente sia stata allegata.

    La planimetria catastale prodotta dal contribuente può avere valore probatorio e deve essere valutata dall'amministrazione e dal giudice per individuare concretamente gli spazi destinati all'attività.

  • Art. 63 del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione disciplina la riassunzione del giudizio dopo la cassazione della sentenza, consentendo la prosecuzione del processo davanti al giudice competente nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La superficie imponibile ai fini di un tributo riferito all'esercizio di un'attività professionale deve essere determinata in base all'effettivo utilizzo dei locali, non in modo automatico sulla base della superficie catastale complessiva dell'immobile.
  • La superficie dichiarata ai fini di un diverso tributo, come la TARSU, può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente da sola a dimostrare la superficie imponibile ai fini ICIAP.
  • L'amministrazione tributaria deve motivare puntualmente l'accertamento e spiegare perché ritiene tassabili anche locali non direttamente destinati all'attività professionale; in mancanza, l'accertamento può essere annullato.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo planimetrie catastali, documentazione tecnica, fatture relative ai lavori e ogni altro elemento idoneo a distinguere gli spazi professionali da quelli adibiti ad abitazione, deposito o altri usi.
  • Quando la Corte di Cassazione esclude l'automatica equiparazione tra superfici rilevanti per tributi diversi, il giudice del rinvio deve attenersi a tale principio e riesaminare la prova concreta dell'effettiva superficie utilizzata.

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