Cassazione Civile, Ordinanza n. 16940/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una controversia confinaria e, soprattutto, dalla pretesa di una comproprietaria di un fabbricato e delle relative pertinenze di avere acquistato per usucapione una servitù di passaggio pedonale e carrabile, diversa da quella già intavolata, a favore del proprio fondo e a carico del fondo altrui. In primo grado era stato accertato il confine tra le particelle e la collocazione della servitù già esistente; la domanda riconvenzionale di usucapione era stata respinta perché mancava il requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c., non essendo provata la presenza per almeno venti anni di opere visibili e permanenti destinate in modo univoco all'esercizio della servitù. In appello la soccombente deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'apparenza, valorizzando invece la presenza di un albero e di ostacoli fisici che avrebbero imposto lo spostamento del transito su un diverso tracciato, e chiedeva anche ulteriori prove testimoniali. In Cassazione, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciava violazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo che l'esistenza dell'ostacolo e l'uso di un diverso percorso, risultanti anche da testimonianze e consulenza tecnica, integrassero il requisito dell'apparenza e rendessero usucapibile la servitù. La resistente replicava chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fosse conformata all'orientamento consolidato secondo cui la servitù apparente richiede segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e idonee a rendere manifesto in modo non equivoco il peso sul fondo servente; non basta la semplice esistenza di una strada o di un percorso, né la sola presenza di ostacoli o vegetazione che rendano di fatto più agevole o necessario un diverso transito. La Corte ha osservato che l'albero di pero e gli altri ostacoli richiamati non costituivano opere funzionalmente destinate a segnalare la servitù, ma elementi che lasciavano più possibili percorsi senza un tracciato unico e riconoscibile anche dai terzi. Inoltre ha rilevato che le censure della ricorrente miravano, in sostanza, a una rivalutazione del materiale istruttorio e della CTU, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le servitù non apparenti non possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia; l'apparenza richiede opere visibili e permanenti destinate in modo non equivoco all'esercizio della servitù.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.
È richiamato solo per evidenziare che, se del caso, sarebbe stato configurabile uno spostamento della servitù già esistente, non la costituzione per usucapione di una nuova servitù diversa da quella intavolata.
Norma richiamata per il deposito della memoria difensiva in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio non è sufficiente il mero uso di fatto di un percorso o l'esistenza di un tracciato materialmente praticabile: occorrono segni visibili e permanenti che rendano oggettivamente riconoscibile il peso gravante sul fondo servente e la destinazione specifica del percorso all'esercizio della servitù.
- La presenza di ostacoli fisici o di vegetazione che renda difficoltoso il transito non integra, di per sé, il requisito dell'apparenza della servitù, se non evidenzia un'opera o un assetto stabile e inequivoco destinato al passaggio.
- Quando il giudice di merito ha applicato correttamente il principio di diritto sulla nozione di servitù apparente, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali, fotografiche o tecniche.
- Se esiste già una servitù intavolata, l'eventuale difficoltà di esercizio può semmai porre problemi di spostamento della servitù nei limiti di legge, ma non giustifica automaticamente la pretesa di costituire per usucapione una diversa servitù su un tracciato alternativo.
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