Cassazione Penale, Ordinanza n. 26512/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna diversa statuizione sul merito della responsabilità è stata adottata, restando ferma la decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/10/2024. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo un travisamento del fatto e una diversa ricostruzione storica dei fatti, oltre a censure sulla rilevanza e attendibilità delle prove. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che il secondo fosse non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti era adeguata e l'istanza difensiva era formulata in modo generico, con mere clausole di stile senza indicazione di specifiche circostanze di fatto.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. Se la richiesta difensiva è generica e priva di specifiche circostanze di fatto, può bastare il riferimento all'assenza di elementi positivi.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la censura si traduca nella richiesta di sovrapporre una diversa ricostruzione storica a quella già compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'etichetta del travisamento del fatto, miri in realtà a contestare la lettura delle risultanze probatorie e l'apprezzamento di attendibilità già svolto nei precedenti gradi di giudizio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza; non occorre una confutazione analitica di ogni elemento prospettato dalle parti.
- Se la richiesta di attenuanti generiche è formulata in modo stereotipato e non è accompagnata da specifiche allegazioni di fatto, il giudice può motivare il diniego richiamando la mancanza di elementi positivi a sostegno della concessione.
- La proposizione di motivi di ricorso non consentiti o manifestamente infondati comporta la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale.
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