Cassazione Penale, Sentenza n. 11995/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cei era imputato del reato di minaccia (art. 612 c.p.) per una e-mail inviata all'avv. Nicotra in cui ipotizzava che, in mancanza di remissione di querela, "nel processo pubblico potrebbe registrarsi un'attenzione tale da gettare eventuale discredito sull'operato professionale". In primo grado era stata pronunciata una formula assolutoria; con sentenza del 17/02/2022 il Tribunale di Pavia, accogliendo l'appello della parte civile, ha riformato la formula assolutoria sostituendola con "perché il fatto non sussiste" e ha annullato la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. Il ricorso in Cassazione proposto da Cei denunciava violazione di legge (artt. 427 e 542 c.p.p.) e vizi motivazionali in relazione all'annullamento della condanna della querelante alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso l'esame dei c.d. vizi motivazionali in quanto, per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 606, comma 2-bis c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, come modificato dal d.lgs. n. 11/2018). Quanto al merito della questione relativa alla condanna della querelante alle spese, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto una valutazione motivata e corretta: la materialità del fatto contestato è stata provata, ma non è emersa l'effettività del timore nella persona offesa (cioè l'idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale). Inoltre il riferimento nella e-mail a un possibile discredito futuro è stato qualificato come prospettazione di un male futuro e la valutazione circa l'ingiustizia del danno richiede analisi più complesse; di conseguenza non sussisteva motivo per ritenere la colpa della querelante nell'esercizio del diritto di querela e per confermare la sua condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 612, comma 1, cod. pen.
Norma sulla minaccia: la Corte ha distinto tra la prova della materialità della condotta e la prova dell'effettività del timore nella vittima; in questo caso la materialità era provata ma mancava prova che la condotta avesse concretamente prodotto il timore necessario per configurare il reato.
Disciplina la condanna del querelante alle spese: è necessaria una motivata valutazione sulla presenza di colpa nell'esercizio della querela prima di disporre la condanna alle spese; il Tribunale ha svolto tale valutazione e l'ha ritenuta negativa.
Richiamato in combinato con l'art. 427 in relazione alla disciplina delle spese e alla responsabilità del querelante; interpretato come richiedente una valutazione motivata sulla colpa.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la materia del ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace alle sole violazioni di legge, escludendo l'esame dei vizi meramente motivazionali; la Corte ha applicato tale limite per escludere l'esame dei profili motivazionali invocati dal ricorrente.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per delimitare la possibilità di ricorso in Cassazione; ha contribuito a escludere le doglianze di merito fondate su vizi motivazionali.
d.lgs. n. 11/2018 (entrato in vigore il 6/3/2018)
Ha introdotto le modifiche procedurali (art. 606 c.p.p. e correlati) che hanno ristretto i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace.
Giurisprudenza costituzionale
Corte cost., sent. nn. 180 e 423 del 1993
Principio secondo cui, prima di condannare il querelante alle spese in caso di assoluzione dell'imputato, il giudice deve valutare se sussista colpa nella presentazione della querela; il Tribunale di merito ha rispettato tale principio.
Giurisprudenza di legittimità
varie pronunce citate (es. Sez. 6, n. 27494/2009; Sez. 5, n. 47967/2014; Sez. 5, n. 6756/2019)
Ricostruzioni giurisprudenziali usate per distinguere i casi in cui l'assoluzione emerge da una ricostruzione fattuale che smentisce la querela (e può quindi fondare la colpa del querelante) rispetto ai casi in cui l'assoluzione è per mancanza della prova dell'elemento soggettivo o dell'effettività del timore.
Massime di principio
- Avverso sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; censure motivazionali sono normalmente inammissibili.
- Prima di condannare il querelante alla rifusione delle spese quando l'imputato è assolto, il giudice deve emettere una motivazione specifica e positiva sulla presenza di colpa nell'esercizio del diritto di querela.
- La prova della materialità dell'atto non equivale automaticamente alla prova dell'effettività del timore richiesto per la configurazione del reato di minaccia: può mancare l'elemento soggettivo o l'idoneità della condotta a creare timore.
- Formulazioni che prospettano un possibile discredito futuro possono essere interpretate come minaccia di un male futuro e richiedono una valutazione approfondita sull'ingiustizia del danno e sulla capacità di produrre timore.
- In situazioni analoghe, per evitare la condanna del querelante alle spese è cruciale dimostrare l'assenza di colpa nell'esercizio della querela, mentre per l'imputato è importante articolare contestazioni che mettano in evidenza la mancanza degli elementi soggettivi del reato.
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