Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11995/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cei era imputato del reato di minaccia (art. 612 c.p.) per una e-mail inviata all'avv. Nicotra in cui ipotizzava che, in mancanza di remissione di querela, "nel processo pubblico potrebbe registrarsi un'attenzione tale da gettare eventuale discredito sull'operato professionale". In primo grado era stata pronunciata una formula assolutoria; con sentenza del 17/02/2022 il Tribunale di Pavia, accogliendo l'appello della parte civile, ha riformato la formula assolutoria sostituendola con "perché il fatto non sussiste" e ha annullato la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. Il ricorso in Cassazione proposto da Cei denunciava violazione di legge (artt. 427 e 542 c.p.p.) e vizi motivazionali in relazione all'annullamento della condanna della querelante alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso l'esame dei c.d. vizi motivazionali in quanto, per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 606, comma 2-bis c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, come modificato dal d.lgs. n. 11/2018). Quanto al merito della questione relativa alla condanna della querelante alle spese, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto una valutazione motivata e corretta: la materialità del fatto contestato è stata provata, ma non è emersa l'effettività del timore nella persona offesa (cioè l'idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale). Inoltre il riferimento nella e-mail a un possibile discredito futuro è stato qualificato come prospettazione di un male futuro e la valutazione circa l'ingiustizia del danno richiede analisi più complesse; di conseguenza non sussisteva motivo per ritenere la colpa della querelante nell'esercizio del diritto di querela e per confermare la sua condanna alle spese.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 612, comma 1, cod. pen.

    Norma sulla minaccia: la Corte ha distinto tra la prova della materialità della condotta e la prova dell'effettività del timore nella vittima; in questo caso la materialità era provata ma mancava prova che la condotta avesse concretamente prodotto il timore necessario per configurare il reato.

  • Codice di procedura penale

    Disciplina la condanna del querelante alle spese: è necessaria una motivata valutazione sulla presenza di colpa nell'esercizio della querela prima di disporre la condanna alle spese; il Tribunale ha svolto tale valutazione e l'ha ritenuta negativa.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in combinato con l'art. 427 in relazione alla disciplina delle spese e alla responsabilità del querelante; interpretato come richiedente una valutazione motivata sulla colpa.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la materia del ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace alle sole violazioni di legge, escludendo l'esame dei vizi meramente motivazionali; la Corte ha applicato tale limite per escludere l'esame dei profili motivazionali invocati dal ricorrente.

  • D.lgs. n. 274/2000

    art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per delimitare la possibilità di ricorso in Cassazione; ha contribuito a escludere le doglianze di merito fondate su vizi motivazionali.

  • D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    d.lgs. n. 11/2018 (entrato in vigore il 6/3/2018)

    Ha introdotto le modifiche procedurali (art. 606 c.p.p. e correlati) che hanno ristretto i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte cost., sent. nn. 180 e 423 del 1993

    Principio secondo cui, prima di condannare il querelante alle spese in caso di assoluzione dell'imputato, il giudice deve valutare se sussista colpa nella presentazione della querela; il Tribunale di merito ha rispettato tale principio.

  • Giurisprudenza di legittimità

    varie pronunce citate (es. Sez. 6, n. 27494/2009; Sez. 5, n. 47967/2014; Sez. 5, n. 6756/2019)

    Ricostruzioni giurisprudenziali usate per distinguere i casi in cui l'assoluzione emerge da una ricostruzione fattuale che smentisce la querela (e può quindi fondare la colpa del querelante) rispetto ai casi in cui l'assoluzione è per mancanza della prova dell'elemento soggettivo o dell'effettività del timore.

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; censure motivazionali sono normalmente inammissibili.
  • Prima di condannare il querelante alla rifusione delle spese quando l'imputato è assolto, il giudice deve emettere una motivazione specifica e positiva sulla presenza di colpa nell'esercizio del diritto di querela.
  • La prova della materialità dell'atto non equivale automaticamente alla prova dell'effettività del timore richiesto per la configurazione del reato di minaccia: può mancare l'elemento soggettivo o l'idoneità della condotta a creare timore.
  • Formulazioni che prospettano un possibile discredito futuro possono essere interpretate come minaccia di un male futuro e richiedono una valutazione approfondita sull'ingiustizia del danno e sulla capacità di produrre timore.
  • In situazioni analoghe, per evitare la condanna del querelante alle spese è cruciale dimostrare l'assenza di colpa nell'esercizio della querela, mentre per l'imputato è importante articolare contestazioni che mettano in evidenza la mancanza degli elementi soggettivi del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.