Cassazione Civile, Ordinanza n. 12344/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di vicinato su due fondi contigui siti nell'isola di Filicudi. I proprietari di un terreno, uno dei quali usufruttuario e gli altri nudi proprietari, hanno agito per ottenere la rimozione di opere realizzate dal vicino sul confine e sulla loro proprietà, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni, deducendo che il convenuto avesse ampliato il proprio immobile con una tettoia, una baracca e l'adibizione di una porzione del terreno altrui a piazzale di manovra e sosta, ostacolando anche l'accesso al residuo fondo. Il convenuto ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda attorea ordinando sgombero e ripristino, rigettando il resto e l'usucapione; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provato un possesso utile ad usucapionem per mancanza di comportamenti inequivocabili di signoria esclusiva sul bene e per l'incertezza sulla decorrenza del termine ventennale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che non vi fosse domanda di rilascio dell'area ma solo di demolizione e ripristino; 2) violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., per preteso errato apprezzamento delle prove, della CTU e delle testimonianze, che avrebbero dimostrato possesso continuo dal 1972 e interversione del possesso; 3) violazione degli artt. 1141, 1158 e 2697 c.c. e ancora degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso corpus possessionis e animus possidendi, pur desumibili dalle opere realizzate, e avesse motivato in modo insufficiente e illogico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la domanda di rimozione delle opere che invadono il fondo altrui implica anche il rilascio dell'area occupata, perché lo sconfinamento è il comune presupposto di entrambe le statuizioni; ha inoltre rilevato che la censura non era correttamente prospettata come vizio processuale o come errore nei limiti consentiti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e a una diversa ricostruzione del fatto, operazione preclusa in cassazione; ha ribadito che il possesso ad usucapionem richiede condotte esteriori inequivoche, incompatibili con l'altrui proprietà, e che l'animus possidendi è l'intenzione di comportarsi come proprietario, non la mera convinzione soggettiva. Ha anche escluso un vizio di motivazione rilevante, rilevando che la sentenza impugnata era adeguatamente argomentata e non presentava anomalie del "minimo costituzionale". Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ordinato lo sgombero della porzione di terreno occupata e la riduzione in pristino, respingendo la domanda riconvenzionale di usucapione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla somma in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La domanda di rimozione delle opere che invadono il fondo altrui comprende implicitamente anche la richiesta di rilascio dell'area occupata; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice dispone il rilascio quale effetto necessario della rimozione e del ripristino.
La censura non può risolversi in una diversa lettura delle prove; il vizio denunciabile è solo quello nei limiti del travisamento percettivo o delle specifiche anomalie processuali, non la rivalutazione del compendio istruttorio.
Il difetto di motivazione è rilevante solo se ricorre una delle anomalie estreme del "minimo costituzionale"; non è sufficiente la mera asserita insufficienza della motivazione.
Il ricorrente non può limitarsi a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la violazione dell'onere della prova non sussiste quando la decisione si fonda su una valutazione di inattendibilità o insufficienza del materiale probatorio.
Ai fini dell'usucapione il possesso deve essere esercitato come signoria di fatto sul bene, non potendo il mero godimento materiale trasformarsi automaticamente in possesso utile senza elementi di interversione o esclusività.
Per l'usucapione occorre un possesso pacifico, continuo e protratto per il tempo richiesto dalla legge; l'incertezza sul momento iniziale dell'occupazione impedisce di ritenere provato il decorso del termine ventennale.
La partecipazione del consigliere delegato proponente al collegio nella definizione accelerata del ricorso non integra ragione di incompatibilità, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
In relazione al procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., non sussiste incompatibilità del componente del collegio nella veste di consigliere delegato proponente, nei termini chiariti dalle Sezioni Unite.
La controversia è stata decisa con il procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, in conformità alla proposta del consigliere delegato e su istanza della parte.
Quando il ricorso è rigettato in un procedimento definito in conformità alla proposta accelerata, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, comprensiva della somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato, se dovuto, è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La domanda di demolizione o rimozione di opere che occupano illegittimamente il fondo altrui implica normalmente anche il rilascio dell'area abusivamente occupata, perché entrambe le statuizioni presuppongono lo sconfinamento.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede di confrontarsi con il contenuto sostanziale della domanda e non solo con la sua formulazione letterale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura di testimonianze, CTU o documenti alla ricostruzione del giudice di merito.
- Il possesso utile all'usucapione richiede condotte esteriori, univoche e incompatibili con il diritto del proprietario, tali da manifestare una signoria di fatto esclusiva sul bene.
- L'animus possidendi consiste nell'intenzione di esercitare sul bene le facoltà corrispondenti al proprietario, non nella mera convinzione soggettiva di esserlo.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto alle sole anomalie radicali della motivazione; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività dell'argomentazione.
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