Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva disposto il diverso classamento di un immobile di proprietà del contribuente, situato a Roma, nell'ambito della revisione parziale del classamento prevista per la microzona. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la nuova rendita catastale fosse carente di motivazione concreta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che la motivazione dell'atto fosse sufficiente; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente e respinto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e quindi non avesse reso una motivazione solo apparente. Ha poi respinto anche il primo motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui, in caso di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'amministrazione deve indicare nell'avviso in modo chiaro, preciso, analitico e specifico sia i presupposti di fatto che legittimano la riclassificazione di microzona, sia i parametri concreti applicati al singolo immobile. È stato ritenuto insufficiente un richiamo generico alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, alla maggiore redditività e a interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, senza specificazione delle fonti, dei criteri e degli elementi fattuali concreti. Il ricorso è quindi stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Nella revisione parziale del classamento la motivazione dell'avviso deve specificare in modo chiaro e analitico i presupposti di fatto della riclassificazione di microzona e i criteri applicati alla singola unità immobiliare.
L'atto amministrativo deve essere adeguatamente motivato con indicazione concreta delle ragioni della variazione catastale.
art. 61, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato quale parametro normativo della censura dell'Ufficio in tema di classamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater
Non applicato in ragione della soccombenza di una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'amministrazione deve motivare l'avviso in modo completo, specifico e razionale, indicando sia le ragioni della riclassificazione della microzona sia i criteri applicati al singolo immobile.
- La motivazione non è sufficiente se si limita a formule generiche sulla rivalutazione del patrimonio immobiliare, sulla redditività o su interventi di riqualificazione urbana, senza indicare le fonti, i dati e gli elementi fattuali concreti da cui tali conclusioni derivano.
- L'atto di riclassamento deve porre il contribuente in condizione di comprendere e contestare, sul piano fattuale e giuridico, i presupposti della variazione del classamento.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale esame delle ragioni decisive; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra nullità.
- Nel giudizio di legittimità la correttezza del dispositivo può essere confermata anche se la motivazione d'appello è concisa, purché consenta di individuare la ratio decidendi e non sia meramente apparente.
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