Cassazione Civile, Ordinanza n. 00232/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2008, emessi nei confronti di un contribuente mediante accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato sulla presenza di beni e spese indice di capacità contributiva non coerente con il reddito dichiarato. Il contribuente aveva presentato istanze di autotutela e poi di accertamento con adesione, senza esito favorevole, quindi aveva impugnato gli atti davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi in appello davanti alla CTR Lazio, che aveva accolto solo parzialmente rideterminando in diminuzione il maggior reddito accertato. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione totalmente apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe reso una motivazione meramente assertiva e non avrebbe valutato il compendio probatorio offerto per dimostrare la congruità delle spese o la provenienza non reddituale delle somme; (2) violazione/falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la CTR attribuito rilievo a errori materiali, omissioni e manipolazioni nell'iter di rideterminazione del reddito sintetico. Il ricorso era notificato anche al Ministero delle Finanze, rispetto al quale è stata dichiarata l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate accoglie il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia reso una motivazione apparente e non abbia esaminato analiticamente la documentazione difensiva prodotta dal contribuente in materia di redditometro; dichiara assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto ss.; sesto comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; l'Amministrazione può fondare l'accertamento sugli indici di capacità contributiva, con presunzione legale relativa, mentre il contribuente può vincere la presunzione con prova documentale della provenienza non reddituale o della minore entità del reddito presunto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza comporta nullità denunciabile in cassazione.
primo comma, nn. 4 e 5; primo comma, n. 3
vengono richiamati i vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto la Corte accoglie il vizio di nullità per motivazione apparente e assorbe il motivo di violazione di legge.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
la costituzione del soggetto passivamente legittimato sana la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione, con effetto ex tunc, nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o servizi indice di capacità contributiva consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento senza ulteriori prove, operando una presunzione legale relativa che sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche o nel semplice transito di somme, ma deve essere documentale e idonea a dimostrare, in modo oggettivo e temporale, che tali redditi non imponibili erano effettivamente disponibili e utilizzabili per sostenere le spese contestate.
- Nel giudizio tributario su redditometro, una volta che il contribuente abbia fornito prova contraria specifica, il giudice deve esaminare analiticamente la documentazione prodotta e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o sommariamente adesive alla tesi dell'Ufficio.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione e impedisce il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio; tale vizio determina nullità della sentenza.
- La notificazione del ricorso a un soggetto privo di legittimazione passiva determina inammissibilità nei suoi confronti, ma la costituzione del soggetto effettivamente legittimato sana il difetto di contraddittorio, ove ricorrano i presupposti processuali applicabili.
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