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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6416/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di Napoli in sede di riesame, dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I motivi principali dedotti erano: 1) violazione dell'art. 16-octies della legge n. 82/1991 perché il GIP non aveva acquisito il parere del Procuratore Nazionale Antimafia o del Procuratore generale; 2) errata valutazione probatoria e motivazione contraddittoria poiché il Tribunale non avrebbe considerato il decorso di circa sei anni dall'ultima condotta associativa e l'attenuante per collaborazione riconosciuta in primo grado, nonché avrebbe ribaltato l'onere della prova sull'imputato riguardo all'attualità dei legami con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo formale ha richiamato il principio secondo cui l'eventuale nullità derivante dalla mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia è nullità a "regime intermedio" (partecipazione al procedimento del pubblico ministero) e, se non eccepita davanti al Tribunale del riesame, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Sul merito ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui la collaborazione del ricorrente era recente e doveva ancora essere sottoposta a vaglio di credibilità; la personalità e i precedenti dell'imputato e gli elementi probatori non garantivano l'esclusione dell'attualità dei legami con la criminalità organizzata. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari, spettando al giudice procedente la valutazione concreta della valenza della collaborazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 16-octies, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con L. 15 marzo 1991, n. 82

    La mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia configura una nullità a regime intermedio relativa alla partecipazione del pubblico ministero; tale nullità deve essere eccepita tempestivamente (dinanzi al riesame) e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.

  • art. 178, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento al concetto di "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero, collegato alla qualificazione della nullità come rimessa alla deducibilità secondo gli artt. 180 e 182 c.p.p.

  • artt. 180 e 182, cod. proc. pen.

    Norme sul regime di deducibilità e sulle nullità rilevabili, richiamate per delimitare la possibilità di sollevare la nullità in Cassazione se non dedotta anteriormente.

  • art. 8, legge 12 luglio 1991, n. 203

    La riconosciuta attenuante per la collaborazione non produce automaticamente effetti sulle esigenze cautelari: spetta al giudice valutare concretamente la credibilità e la valenza della collaborazione ai fini della cessazione dei legami associativi.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale in relazione al reato contestato (associazione di tipo mafioso), che giustifica l'attenzione del giudice alla persistenza di legami con la criminalità organizzata e alle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione agli adempimenti consequenziali alla decisione della Corte (adempimenti di cancelleria).

Massime di principio

  • La mancata acquisizione di un parere obbligatorio previsto dalla legge può costituire nullità rilevabile solo se tempestivamente dedotta nel grado di giudizio competente (regime intermedio); non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
  • Il riconoscimento in sede di merito dell'attenuante per collaborazione non determina automaticamente la sostituzione o la revoca della misura cautelare: il giudice deve verificare concretamente la credibilità e l'efficacia della collaborazione rispetto all'effettiva cessazione dei legami con la criminalità organizzata.
  • Spetta all'accusa dimostrare, ove rilevante, che nonostante la collaborazione permangono elementi che giustificano le esigenze cautelari; viceversa il collaboratore deve fornire elementi idonei a comprovare la dissociazione e la buona fede della collaborazione.
  • La valutazione sulla sussistenza dell'attualità dei legami mafiosi è una valutazione di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non affetta da vizi logico-giuridici.
  • In casi analoghi è strategico sollevare immediatamente, nei gradi di rito opportuni, eventuali vizi formali (es. mancato parere obbligatorio) e proporre prove o elementi a sostegno della genuinità e della persistenza temporale della dissociazione dall'organizzazione criminale.

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