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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati all'ergastolo per l'omicidio di Sebastiano Garrasi, deducendo: (i) vizio di motivazione e erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Piazza e Ruggeri), con contrasto rispetto alle perizie medico-legali e ad altre testimonianze; (ii) violazione del principio del «ragionevole dubbio» per un presunto ricorso a mere congetture e probabilità anziché alla certezza richiesta per la condanna; (iii) errore nella qualificazione dell'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa (art. 7 legge n.203/1991, ora art.416-bis.1 c.p.); (iv) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello avesse svolto un esame motivato e analitico della credibilità dei collaboratori e delle risultanze peritali (perizia Ragazzi) utili a riformare l'assoluzione di primo grado. La Cassazione ha precisato i limiti del controllo di legittimità sulle questioni tecnico-scientifiche (verifica della correttezza metodologica e della logicità della motivazione, non dell'esattezza scientifica). Conseguenze pratiche: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese di resistenza delle parti civili (liquidate in euro 4.000,00 per due parti civili; le restanti spese sono affidate alla Corte d'assise d'appello di Catania per separato decreto). La sentenza di appello resta quindi efficace e le condanne (ergastolo) rimangono definitive.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    norma richiamata per ammettere e regolare la presentazione della requisitoria e delle conclusioni scritte del Pubblico ministero e delle parti civili; utilizzata nell'ambito del procedimento di cassazione per iscrivere le osservazioni scritte.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in ricorso (sinteticità dei capi di doglianza ai fini della motivazione della Corte di legittimità).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    norme di riferimento per le censure di violazione di legge e vizio di motivazione nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; criterio utilizzato dalla Corte per valutare le doglianze dei ricorrenti.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    normativa sull'aggravante connessa al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'omicidio fosse stato ordinato nell'ambito delle dinamiche del clan e quindi sussistessero gli elementi per l'aggravante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla cassa delle ammende).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    norme sui criteri di valutazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha motivato esaurientemente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in base a questi criteri.

  • artt. 12 e 16 del d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. n. 37 del 2018)

    richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (criteri e misura della liquidazione).

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115 del 2002

    norme utilizzate per il regolamento delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, demandando alla Corte d'assise d'appello la liquidazione con separato decreto.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    citata per sostenere il principio secondo cui, in mancanza di dolo nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità non comporta la qualificazione della parte come colpevole di comportamento gravemente negligente; comunque segue la sanzione economica stabilita.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere una condanna se il giudice di merito effettua un vaglio analitico della credibilità soggettiva e oggettiva e se risultano riscontri (anche peritali) che rendono la ricostruzione probatoria più convincente.
  • La Corte d'appello può riformare un'assoluzione quando acquisisce elementi tecnici nuovi (es. perizia) che forniscono una ricostruzione con forza persuasiva superiore, purché la motivazione espliciti le ragioni del dissenso rispetto alla precedente sentenza.
  • In sede di Cassazione il controllo sulle questioni tecnico-scientifiche è limitato alla verifica della correttezza metodologica, della logicità e della razionalità della motivazione adottata dal giudice di merito, non alla rinnovazione della valutazione tecnica.
  • Le censure generiche, aspecifiche o meramente rivalutative che non indicano errori di metodo o concrete aporie logiche sono inammissibili e non pregiudicano la decisione di legittimità.
  • Per contestare una perizia è necessario allegare profili di vizio metodologico o di incoerenza dimostrabile; il semplice dissenso tecnico o il richiamo al tempo trascorso non sono sufficienti.
  • La qualificazione dell'aggravante mafiosa può essere desunta dalla dinamica e dall'assetto decisionale del gruppo criminale: la sussistenza dell'aggravante non viene esclusa dal fatto che l'imputato avesse rapporti personali 'buoni' con la vittima, se prevalsero esigenze di equilibrio interno al clan.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese e può comportare il versamento di una somma alla cassa delle ammende; le spese delle parti civili vanno liquidate e poste a carico dell'imputato soccombente.

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