Cassazione Civile, Ordinanza n. 02901/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'impresa individuale aveva impugnato davanti ai giudici tributari un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2018. In primo grado il ricorso era stato respinto, anche sul presupposto che la questione fosse già stata decisa con precedente sentenza passata in giudicato. In appello, il contribuente contestava la decisione per diversi profili, tra cui il mancato riconoscimento dell'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati e l'erroneità della riduzione tariffaria forfetaria anziché dell'esenzione integrale. La CTR ha rigettato l'appello; con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, lamentando la motivazione apparente e l'omessa pronuncia sui secondi e terzi motivi di appello, invocando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, anche a fronte di una censura formulata impropriamente come "motivazione apparente", il ricorso era riconducibile a una doglianza di nullità per omessa pronuncia, purché il contenuto fosse univocamente riferibile a tale vizio. Nel merito, ha rilevato che il giudice d'appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che renda comprensibili le ragioni della decisione; inoltre, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, anche implicitamente, disattende la pretesa. Nel caso concreto, la CTR aveva comunque affrontato il punto, affermando che il Comune aveva applicato per l'area parcheggio una soluzione più favorevole per il contribuente, con riduzione forfetaria del 50% ai sensi del regolamento TARI. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso può essere ricondotto al vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, purché il contenuto della doglianza sia univocamente diretto a denunciare tale nullità.
L'omessa pronuncia rileva solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; non ricorre se la decisione, anche implicitamente, rigetta la pretesa.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; il giudice non deve esaminare espressamente ogni singola allegazione o argomentazione.
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
La parte ricorrente invocava il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, ma la Corte non ha accolto la censura.
art. 17, comma 3, del regolamento TARI vigente
La CTR aveva ricondotto l'area destinata a parcheggio a questa ipotesi regolamentare, applicando una riduzione forfetaria del 50%.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia deve essere formulata in modo tale da rendere inequivoco il vizio processuale denunciato, anche senza l'indicazione formale del numero dell'art. 360 c.p.c. corrispondente.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza confutare analiticamente ogni motivo o argomento, abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa dedotta, mostrando di averla implicitamente respinta.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è richiesto l'esame espresso di tutte le allegazioni delle parti.
- In materia di tributi locali, una riduzione tariffaria applicata dal giudice di merito in base al regolamento può essere ritenuta compatibile con il rigetto della domanda di esenzione integrale, escludendo la nullità della decisione per mancata pronuncia su tale punto.
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