Sentenza n. 15685/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento della nota prot. n. 14202/2023 del 03/05/2023, del Comune di Valmontone, Settore II – Servizio 2.4 Ufficio Suap – Commercio, notificata a mezzo PEC il 3 maggio 2023 avente ad oggetto: «Risposta Vs richiesta del 02-05-23 – Istallazione n. 2 impianti pubblicitari su Via Ariana» a firma della responsabile del servizio 2.4, nonché per l’annullamento di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’autorizzazione all’installazione di due impianti pubblicitari su Via Ariana, motivato con l’ubicazione e la tipologia dei cartelli e con la pendenza della gara per l’affidamento degli impianti pubblicitari comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota del 3 maggio 2023 con cui il Comune di Valmontone ha respinto l’istanza di autorizzazione per due impianti pubblicitari su Via Ariana. Ha dedotto: difetto di istruttoria, desunto dalla rapidità del riscontro e dal contrasto del diniego con il piano generale comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni; irrilevanza della gara in corso, trattandosi di cartelloni privati; violazione dell’art. 41 Cost. e carenza di motivazione; erroneità nel ritenere che la procedura di gara impedisse autorizzazioni per impianti privati; violazione generica degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/1990 e dei principi di buona fede, correttezza e imparzialità. In replica, la società ha inoltre contestato che l’amministrazione avesse integrato postumamente la motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto unitariamente tutte le censure, ritenendole infondate. Ha considerato la nota una motivazione semplificata comprensibile, contenente il riferimento alla localizzazione e alla tipologia dei cartelli e alla gara in corso; la rapidità della risposta, da sola, non dimostra l’omessa istruttoria. Ha chiarito che il rilascio dell’autorizzazione rientra in un potere discrezionale di governo del territorio e che la conformità dell’istanza al piano comunale, quand’anche sussistente, è necessaria ma non sufficiente: occorre ponderare anche gli altri interessi pubblici. La gara riguardava installazioni pubblicitarie sulla stessa arteria e la riorganizzazione del sistema ha determinato un’autolimitazione dell’amministrazione, giustificando la temporanea limitazione delle autorizzazioni private per evitare interferenze con il nuovo assetto. Il diniego non viola quindi l’iniziativa economica privata. Pur essendo pacifica l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il TAR ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Ha escluso l’integrazione postuma della motivazione, poiché le ragioni erano già contenute nell’atto e la memoria comunale si limitava a difendere la posizione dell’ente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990
tale sintetica risposta, comunque rientrante nell’ipotesi astratta di cui all’art. 2, comma 1, secondo periodo l. 241/1990, potendo essere qualificata come provvedimento in forma semplificata (fattispecie per la quale la «motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»), espone in maniera comprensibile le ragioni del diniego.
Il provvedimento in forma semplificata può motivare mediante un sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo, purché le ragioni della decisione risultino comprensibili.
difatti, se è pacifica l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, è altresí da osservare come sia «palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, e risulta palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
difatti, se è pacifica l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, è altresí da osservare come sia «palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
Il vizio derivante dall’omesso preavviso di rigetto non invalida il provvedimento quando, alla luce della riorganizzazione del sistema pubblicitario già avviata, è palese che la decisione non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per compensare integralmente le spese in presenza di eccezionali ragioni legate alle peculiarità delle questioni.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
La disposizione concorre a fondare la compensazione integrale delle spese quando le peculiarità delle questioni costituiscono eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Il diniego di un’autorizzazione può essere motivato in forma semplificata mediante un sintetico riferimento agli elementi di fatto o di diritto ritenuti risolutivi, purché le ragioni della decisione siano comprensibili.
- La rapidità con cui l’amministrazione riscontra un’istanza non dimostra, da sola, l’assenza di istruttoria, se l’atto dà conto dell’esame della domanda e delle ragioni del diniego.
- Quando il rilascio di un’autorizzazione pubblicitaria comporta l’esercizio di un potere discrezionale di governo del territorio, la conformità dell’istanza alle prescrizioni del piano comunale non è di per sé sufficiente: l’amministrazione deve ponderare anche gli altri interessi pubblici coinvolti.
- L’avvio di una procedura pubblica diretta a riorganizzare gli impianti pubblicitari può giustificare una temporanea autolimitazione nel rilascio di nuove autorizzazioni private, se l’autorizzazione rischia di interferire con il nuovo assetto programmato.
- L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, risulta palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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